Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 15 novembre 2000
Termini e condizioni definitivi inerenti l'operazione di cessione dei crediti INAIL.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti INAIL;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. e richiamato dal predetto art. 36;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, del 28 marzo 2000, con il quale e' stato dato avvio all'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INAIL ai sensi del citato art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, 27 ottobre 2000, concernente l'individuazione delle tipologie dei crediti contributivi ceduti da parte dell'INAIL, le modalita' di pagamento del corrispettivo dovuto, le modalita' di gestione della societa' indicata dal comma 5 del predetto art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli e le modalita' di selezione degli istituti di credito finanziari che provvederanno al loro collocamento, nonche' tutti gli impegni accessori che l'INAIL potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'INAIL cede alla societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 del predetto art. 13, le tipologie dei crediti, cosi' come individuate dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 ottobre 2000, ad eccezione dei crediti nei confronti dei datori di lavoro e lavoratori autonomi nel settore agricoltura, per un ammontare complessivo minimo pari ad euro 3.595.694.000 al lordo di tutti gli incassi ricevuti dopo la data di efficacia del contratto di cessione dei crediti. Detto importo comprende, un ammontare minimo di premi di euro 2.544.724.000, in relazione ai crediti gia' scaduti e non pagati (crediti in sofferenza) da individuarsi nel contratto di cessione dei crediti e un ammontare minimo di premi di euro 1.050.970.000, in relazione ai crediti ancora non esigibili (crediti in bonis) da individuarsi nel contratto di cessione dei crediti.
 
Art. 2.
Il prezzo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile, dei crediti ceduti e' pari ad euro 1.348.400.000. Tale prezzo iniziale e' pari all'importo dei titoli emessi dall'acquirente ai sensi del comma 5 dell'art. 13, al netto delle commissioni e spese ed altri oneri iniziali connessi a carico dell'acquirente per un importo massimo complessivo pari ad euro 1.600.000.
 
Art. 3.
Per i titoli da emettersi dalla societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 del predetto art. 13, richiamato al punto (m) dell'allegato 1, al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 27 ottobre 2000, e' ipotizzato un rimborso anticipato, rispetto alla scadenza legale, a partire dalla data del 25 maggio 2003. Sull'importo in linea capitale si applicheranno gli interessi nella misura prevista nel relativo regolamento, tenuto conto delle operazioni di copertura dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 7 del citato decreto.
 
Art. 4.
La data del 16 febbraio 2002, citata nel penultimo periodo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 27 ottobre 2000, e' sostituita con la data del 16 novembre 2002.
 
Art. 5.
La sostituzione dei crediti ceduti con altri crediti secondo quanto previsto al punto (m) dell'allegato 1, al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 27 ottobre 2000, e' ammissibile non solo ove non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione, come ivi previsto, ma anche a condizione che l'amministratore dell'operazione di cartolarizzazione confermi che non venga alterato il piano di rimborso atteso per tali titoli.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro delle finanze
Del turco

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2000 Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 92
 
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