Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 7 dicembre 2000 |
Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante "Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci"; Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Considerato che in base all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 2, della predetta legge occorre disciplinare con apposito provvedimento: i casi e le modalita' di esecuzione della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 3 precitato; le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui all'art. 76, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992; Sentiti i direttori compartimentali nella riunione del 13 novembre 2000; Decreta: Art. 1. 1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e quella alla procedura e della dichiarazione semplificata di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto dell'operazione. 2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore compartimentale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte: a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale; b) per il transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale; territorialmente competente in relazione alla sede operativa del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 397 a 411 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. 3. L' autorizzazione rilasciata dal direttore compartimentale ha validita' sull'intero territorio nazionale. 4. L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza doganale) alle procedure di cui ai precedenti commi e' contenuta, se richiesta e ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata dal direttore generale del Dipartimento delle dogane, ai sensi e secondo le modalita' del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549. 5. I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione di cui al precedente comma 2, operano nell'ambito territoriale della circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede. |
| Art. 2. 1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, puo' risultare dal certificato camerale o dal certificato rilasciato dalla competente prefettura. 2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi: a) il dichiarante procede solo saltuariamenie ad operazioni di scambio di merci con l'estero; b) il dichiarante o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate. Ai fini del presente provvedimento si intende per: infrazione grave: la condanna per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale ovvero da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, nonche' per uno dei delitti non colposi previsti dal titolo II del libro secondo del codice penale; infrazioni reiterate: l'aver commesso, nell'arco del triennio precedente alla data dell'istanza, un numero di violazioni alla normativa doganale. superiore a tre, di importo, per ciascuna infrazione, non inferiore a 2.000 euro. 3. La procedura autorizzatoria e' sospesa, in attesa della sentenza definitiva, in caso di imputazione per uno dei delitti previsti al primo trattino, lettera b) del comma precedente o in caso di mancata definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate. |
| Art. 3. 1. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere redatte, secondo i modelli di cui agli allegati A e B, a nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante. Le stesse devono contenere l'esplicito impegno a fornire apposita garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. Nel caso di dichiarazione incompleta, l'istanza deve contenere l'impegno a comunicare all'ufficio doganale competente le indicazioni o a presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione semplificata, essa deve contenere l'impegno a presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la dichiarazione complementare. Le istanze devono essere trasmesse direttamente all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione. 2. L'istanza relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato C, a nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta dallo stesso o da un suo rappresentante. La stessa deve contenere l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. Essa deve contenere, inoltre, l'impegno a presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la relativa dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite la direzione della circoscrizione doganale ove e' ubicata la sede legale dell'impresa richiedente, alla relativa direzione compartimentale delle dogane e II. II. e, per conoscenza, alla direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci. |
| Art. 4. 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo il modello di cui agli allegati A1 e B1, possono riguardare le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello di cui all'allegato C1, puo' riguardare: tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti se rilasciata alle imprese commerciali, industriali ed agricole; tutte le merci di terzi proprietari con esclusione delle seguenti: armi e materiali di armamento di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi; quadri ed oggetto di antiquariato; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997, relativo alla convenzione di Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come definiti negli articoli 17, 25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari. 3. L'elenco delle merci escluse, di cui al comma precedente, puo' essere modificato con provvedimento della direzione generale. |
| Art. 5. 1. L'autorizzazione alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I, del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o presentati i documenti mancanti. 2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art. 1, comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I, del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare. 3. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, specifica: a) i regimi doganali; b) il riferimento alle merci; c) il luogo di arrivo e di partenza delle merci presso il quale sono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della parte I - titolo IX e della parte II - titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993; d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli. 4. Con l'autorizzazione si demandano alla direzione della circoscrizione doganale competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali: a) le modalita' di preavviso; b) le modalita' di iscrizione delle merci nelle apposite scritture, in conformita' con le norme comunitarie; c) il momento in cui l'operatore puo' accedere al carico e disporre delle merci ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in conformita' con le norme comunitarie; d) il termine, non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare; e) le modalita' relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti le merci in uscita dal territorio doganale; f) le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, ivi compresa la possibilita' di ricorrere al prestampaggio del timbro ufficiale conforme al fac-simile di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, presso una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della circoscrizione doganale competente ed ogni altra prescrizione relativa allo specifico regime. 5. Il ricevitore della dogana competente in relazione al luogo di svolgimento delle operazioni doganali determina l'importo della garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. |
| Art. 6. 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state emesse o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite dal precedente art. 2, comma 2, o si versi nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3. 2. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma. L'autorita' doganale puo' rinunciare a revocare l'autorizzazione nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in un termine stabilito. 3. Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione dell'autorizzazione, l'autorita' preposta al controllo la sospende in via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini della ratifica del provvedimento, l'autorita' che l'ha rilasciata. Questa, se ratifica il provvedimento non puo' sospenderla per un periodo superiore a sei mesi. |
| Art. 7. 1. Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi 1 e 2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalle disposizioni del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, in relazione allo specifico regime autorizzato, nonche' alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata. Il soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare all'autorita' doganale, che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale la stessa e' stata rilasciata. |
| Art. 8. 1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate, per il compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. 2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, vengono ricevute nei luoghi previsti nell'autorizzazione ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non pregiudichino i compiti di vigilanza e di controllo dell'ufficio doganale. |
| Art. 9. 1. Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza delle merci relative all'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse: a) dalla direzione compartimentale delle dogane e delle II. II. nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione del beneficio non rientrino nella competenza territoriale della o delle circoscrizioni doganali gia' designate; b) dalla direzione della circoscrizione doganale competente nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione rientrino nella competenza territoriale della stessa gia' designata. 2. I provvedimenti di voltura relativi alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi dalla stessa autorita' che ha emanato l'autorizzazione. 3. Le integrazioni e le variazioni, diverse da quelle di cui ai precedenti commi, sono concesse con apposito provvedimento emanato dalla direzione della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione al luogo di arrivo e partenza delle merci. |
| Art. 10. 1. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti gli adempimenti ed i controlli di competenza degli uffici doganali. |
| Art. 11. 1. La direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II. puo' prevedere, in relazione allo sviluppo delle procedure informatizzate, che la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sia subordinata all'impegno da parte del richiedente a presentare i dati delle dichiarazioni su supporto magnetico o per via telematica. |
| Art. 12. 1. Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, rilasciate anteriormente alla data del presente provvedimento, in corso di validita', saranno adeguate secondo i criteri di cui agli articoli precedenti entro il 30 giugno 2002. A tal fine, i soggetti interessati a mantenere il beneficio della procedura di domiciliazione dopo quella data, devono inoltrare istanza alla direzione compartimentale delle dogane e delle II.II., secondo le modalita' ed i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2. Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporta la decadenza dell'autorizzazione. 2. I C.A.D. gia' istituiti, che intendono essere ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono presentare apposita istanza alla direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II. |
| Art. 13. 1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 7 dicembre 2000 Il direttore generale: Guaiana |
| ----> Vedere allegato a pag. 19 della G.U. <---- |
| Allegato A1 ----> Vedere allegato a pag. 20 e pag. 21 della G.U. <---- |
| Allegato B1 ----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 24 della G.U. <---- |
| Allegato C1 ----> Vedere allegato a pag. 25 e pag. 26 della G.U. <---- |
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