Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 dicembre 2000
Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3097).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 3037 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000;
Vista la nota n. 101/13088/8.6.2. del 27 novembre 2000, con la quale il commissario delegato fa presente che, per consentire la conclusione della fase di emergenza nella laguna di Orbetello ed avviare quella successiva volta a ricondurre ad una competenza ordinaria degli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi ecoambientali della laguna di Orbetello, occorrono ulteriori risorse finanziarie e poteri in deroga per la realizzazione o il completamento dei necessari interventi;
Considerato che la complessita' degli interventi posti in essere e quelli ancora da realizzare richiedono un ulteriore incremento dei fondi messi a disposizione del commissario delegato e che il completamento degli interventi richiede tempi rapidi di attuazione;
Ritenuto indispensabile accogliere la richiesta del commissario delegato tenuto conto che la scadenza del mandato affidato allo stesso e' fissata al 31 dicembre 2001;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 3398/TAI/M/DI/UDE del 1o dicembre 2000;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Toscana, giusta nota n. 101/13088/8.6.2. del 27 novembre 2000;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Toscana, per la prosecuzione degli interventi necessari a superare la fase di emergenza nella laguna di Orbetello e favorire il ritorno ad una competenza ordinaria degli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi ecoambientali della laguna di Orbetello, e' autorizzato ad adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre quelli gia' previsti nelle precedenti ordinanze, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 134, 135, 136 e 137;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57, 97 e 98;
regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2 e 95;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, comma 4;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 14, 22 e 26;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 1, 2 e 3;
legge regionale della Toscana 11 aprile 1995, n. 49;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32, 36, 45 e 48, e successive integrazioni e modifiche;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, articoli 7, 10 e 12;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151, 155, 157 e 158;
 
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali, direttamente sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Toscana.
3. Il commissario delegato - presidente della regione Toscana puo' impegnare la somma di cui al comma 1 nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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