Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 13 dicembre 2000 |
Modalita' di riversamento all'erario dell'acconto I.V.A. di dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 19, commi 1 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ai sensi dei quali il versamento dell'imposta sul valore aggiunto e' effettuato mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali, o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti eseguono il versamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno; Visto l'art. 6, comma 5-bis, della citata legge n. 405 del 1990, ai sensi del quale il riversamento delle somme corrisposte entro il 27 dicembre dai contribuenti a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto deve avvenire non oltre il successivo 31 dicembre; Visto l'art. 6, comma 5-ter, della predetta legge n. 405 del 1990, con il quale e' prevista la possibilita' di stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i tempi e le modalita' per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto; Visti gli articoli 3, 14, 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le somme versate ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 21, 22 e 27 dicembre 2000 devono essere riversate in Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilita' speciale denominata "Fondi della riscossione", distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 16,30 del 29 dicembre 2000. 2. La predetta sezione di tesoreria e' autorizzata a prelevare dalla citata contabilita' speciale le somme versate ai sensi del comma precedente per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data del 29 dicembre 2000, ad eccezione di lire 135 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione siciliana, salvo successivo conguaglio. 3. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate 21, 22 e 27 dicembre al Ministero delle finanze entro il 3 gennaio 2001. 4. Gli intermediari di cui al comma 3 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovra' pervenire al Ministero delle finanze entro il 29 dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2000
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio |
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