Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 14 dicembre 2000, n. 374 |
Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2000, da emanare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'articolo 57, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la titolarita' dei rapporti concessori, che stabilisce, tra l'altro, che il servizio nazionale di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione", di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998; Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 marzo 2000, che ha esteso l'applicazione del sistema del versamento unitario con compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad entrate in precedenza affidate in riscossione ai concessionari ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997; Considerato che per il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2000, deve tenersi conto del 20% delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997; Considerato che la compensazione dell'acconto versato dovra' effettuarsi con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fino a concorrenza del complessivo ammontare anticipato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; Considerato che l'unico rilievo del Consiglio di Stato concerne la natura della disposizione inserita nell'articolo 1 del presente provvedimento, che nel ribadire l'obbligo di acconto, rinvia alla tabella allegata; Considerato che il predetto organo ha avuto modo di rilevare che tale disposizione consiste in una determinazione amministrativa che difetta dei requisiti di generalita' ed astrattezza dell'atto normativo, assumendo a riferimento destinatari e somme entrambi determinati, in aderenza ad una disposizione di legge che gia' comunque delinea i contenuti dell'obbligo e la sua scadenza, e che analoghe considerazioni valgono anche per l'articolo 2 dello schema di regolamento; Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato, sostanzialmente rivolte a sottolineare il carattere di atto amministrativo non regolamentare che contraddistingue il nucleo precettivo essenziale dell'articolato, non potranno che essere superate con una opportuna modifica della norma primaria che attualmente impone lo strumento regolamentare per stabilire la ripartizione tra i concessionari dell'acconto, nonche' ogni altra disposizione attuativa, e che, al riguardo, sulla scorta dell'autorevole parere formulato dal predetto organo consultivo, il Ministero delle finanze adottera' le iniziative necessarie a promuovere una modifica legislativa nel senso indicato; Vista la nota n. 3-20355 del 13 dicembre 2000 con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'acconto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro il 15 dicembre dell'anno 2000, pari al 20% dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999, e' determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra citato e' il seguente: "Art. 9. - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, all'art. 57, comma 1, regola la titolarita' dei rapporti concessori. - Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' riportato in nota all'art. 4. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. - Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' riportato in nota all'art. 3. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000. |
| Art. 3. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1". "Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio riscossione dei tributi nella cui circolazione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente Poste Italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di Tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati".
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| Art. 4. 1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'articolo 57, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante e' autorizzato ad affettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' il seguente: "Art. 57. - 1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi, tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2. 2. La titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle Finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto. 3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche a una societa' per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto. 4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16".
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| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 dicembre 2000 Il Ministro delle finanze Del Turco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 212 |
| Allegato A ----> Vedere Allegato alle pagg. 9 - 10 <---- |
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