Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 372
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4846):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato) e dal Ministro della giustizia Fassino il 19
ottobre 2000.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 ottobre 2000 con parere della commissione
1a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 ottobre 2000.
Esaminato dalla 2a commissione il 25 e 26 ottobre 2000;
8 novembre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7446):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 27 novembre 2000 con pareri della commissione
I e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla II commissione il 29 e 30 novembre
2000.
Esaminato in aula il 1o dicembre 2000 e approvato il 5
dicembre 2000.

Avvertenza:

Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
245 del 19 ottobre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 28.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18
OTTOBRE 2000, N. 291.

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.
2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilita' per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni affinche' siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione ".
 
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