Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 24 ottobre 2000, n. 370 |
Regolamento recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonche' il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione puo' essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi; Visto l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede e disciplina la procedura di rettifica della fatturazione; Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che autorizza il Ministro delle finanze a determinare con propri decreti le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche ed i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili; Visto l'articolo 74, quarto comma, prima parte, a norma del quale gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' conferitagli dai suddetti articoli per determinare particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili, all'esercizio di lampade votive nei cimiteri, alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di fognatura e depurazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, n. 215/99; Considerata l'esigenza di disciplinare l'emissione di note di variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni in presenza di conguagli di consumi, errori o altre tipologie di regolarizzazioni contabili; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Fatturazione delle operazioni 1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonche' per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente puo' essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o piu' contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, potra' essere sostituita da un numero di conto attribuito alle specifiche aggregazioni delle posizioni contrattuali. 2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di fognatura e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali servizi, nei confronti del gestore del servizio di acquedotto, il quale addebita al cliente, con le bollette di cui al comma 1, il corrispettivo da questi dovuto e l'imposta relativa per detto servizio di fognatura e depurazione. 3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare e' sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7: "Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate). - L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla". - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79: "Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". - Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 48: "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, numero 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente". - Si riporta il testo dell'art. 74, quarto comma, prima parte, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - (Omissis). Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. (Omissis).". - Il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1989, reca: "Particolari modalita' di applicazione all'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinateal Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quella dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente il "Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: "Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. 2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire. 2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazzoni effettuate. 2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste Italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione. 3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. 4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - (Omissis). 136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecno-logie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56: "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6, ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche": "Art. 15 (Riscossione della tariffa). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lettera f), della presente legge. 2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione. 3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.".
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| Art. 2. Registrazione dei corrispettivi 1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalita' ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione. 2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziche' nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalita' ivi indicate. 3. I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695: "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.". - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente, devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.".
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| Art. 3. Prestazioni accessorie 1. I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascuno giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano addebitati nelle bollettefatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalita' ivi previste ed entro i termini stabiliti dall'articolo 2, comma 1.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in note all'art. 2.
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| Art. 4. Dichiarazioni e liquidazioni periodiche 1. Per le operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, le annotazioni di liquidazione periodica previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi. Per le operazioni o attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, eventualmente effettuate dai medesimi soggetti, resta fermo l'obbligo della distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma 1 deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel trimestre solare.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, si veda in note alle premesse. - Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concerne gli "Obblighi dei contribuenti".
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| Art. 5. Servizio delle lampade votive nei cimiteri 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate dai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri. |
| Art. 6. Norma residuale 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. |
| Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla stessa data e' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano i cui corrispettivi sono addebitati mediante bollette. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2000 Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 11
Nota all'art. 7: - Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, si veda in note alle premesse.
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