Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000, n. 368 |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo regolamento finanziario di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di coordinamento di area geografica da affidare ai direttori degli istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 5, 19, comma 11 e 49, comma 5, che prevedono il rinvio alla disciplina dello speciale ordinamento di settore per le qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri; Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sul ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, istitutivo di una distinta sezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante norme sul riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Amministrazione degli affari esteri 1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica. 2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale; a) direzione di strutture dirigenziali; b) consulenza, ricerca e studio; c) attivita' ispettiva. 3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unita', delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unita', dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero. 4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'articolo 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85: a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; d) consigliere ministeriale per attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267; 5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 1) Area amministrativa: a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 2) Area della promozione culturale: a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non piu' di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente: "Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999 a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001: a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma; b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi; c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero". Note alle premesse: - Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' riportato nella nota al titolo. - La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri". - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero". - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, reca: "Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero". - Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, e' il seguente: "Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, puo' attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonche' ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo puo' comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore e' stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca". - Il testo del comma 11 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. - Il testo del comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" . - La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". - La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, legge di semplificazione 1998". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti". - Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e' il seguente: "3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalita' tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalita'. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione". - Il testo dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica). - 1. Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle strutture dell'amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli istituti italiani di cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione; b) conferma e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera; c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1a classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001; d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale; e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilita' presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale; f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita' previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione; g) definizione di un trattamento economico omnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento; h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea; i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere". Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri". - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente: "1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale). - La carica di segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto diplomatico. Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica .". - Il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 132 (Esperti nella ricerca storico-diplomatica). - Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico per lo svolgimento delle funzioni attribuite rispettivamente all'ufficio suddetto dalle lettere c), d), e) 3f) dell'art. 15 ed all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21. I contingenti del personale del ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica da assegnare all'ufficio suddetto e dall'archivio storico-diplomatica sono determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25. Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche: esperto capo nella ricerca storico-diplomatica; esperto nella ricerca storico-diplomatica; esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica. Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono ammessi, purche' non abbiano superato i trentacinque anni di eta': a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato; b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative; c) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica. La promozione ad esperto nella ricerca storico-diplomatica e' effettuata a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti aggiunti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione a esperto capo e' effettuata mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti nella ricerca storico-diplomatica che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica". - Il testo dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 134 (Personale di biblioteca). - Il direttore della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al funzionamento della biblioteca. I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca nelle sue funzioni. La qualifica direttiva di direttore della biblioteca e' conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi: a) i bibliotecari dell'amministrazione degli affari esteri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di bibliotecario; b) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di II classe, purche' non abbiano compiuto i quarantacinque anni di eta'. Al direttore della biblioteca spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli e' attribuito previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670. Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede mediante concorso per esami cui sono ammessi, purche' non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta': a) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative; b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di ruolo in biblioteconomia, paleografia, diplomatica, archivistica e in materie giuridiche, economiche e sociali. Ai bibliotecari spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 402. Dopo cinque armi di effettivo servizio nella qualifica e' loro attribuito, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Il personale puo' essere inviato a seguire corsi di informazione e di aggiornamento". - L'argomento della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Posti-funzione all'estero 1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ed in particolare della tabella A) per le funzioni all'estero annessa alla predetta legge, i posti-funzione all'estero sono individuati in relazione alle seguenti funzioni: a) direzione di uffici consolari di prima categoria e collaborazione nei consolati generali; b) esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio ed attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali; c) responsabili della gestione dei servizi amministrativi decentrati di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15. 2. Il numero dei posti-funzione all'estero, ai quali destinare dirigenti generali o di prima fascia, e' individuato come segue: a) un posto-funzione di capo di consolato generale; b) due posti-funzione di esperto amministrativo capo presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, per le attivita' di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con competenza anche per piu' Paesi. 3. Il numero dei posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale, e' individuato come segue: a) sette posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato, ovvero di collaborazione nei consolati generali; b) quindici posti-funzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 3 dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiedera' il parere del consiglio di amministrazione, ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione". - Il testo del comma 4 dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Il personale della carriera direttiva amministrativa puo' prestare servizio all'estero in numero complessivo non superiore al 50% dell'organico del ruolo". - Il testo dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e' il seguente: "Art. 9. - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attivita' di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'art. 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilita', nonche' il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui cio' sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme cosi' erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalita' di cui all'art. 2, secondo comma. A ciascun servizio e' preposto un funzionario con qualifica dirigenziale. Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati sono istituiti posti di commissario regionale capo primo commissario regionale, commissario regionale, nonche', in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa. Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresi' attivita' ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori. L'indennita' base di cui all'art. 171, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'art. 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge. Con le modalita' di cui al primo comma e nel limite ivi indicato puo' essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati". - Il testo dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e' il seguente: "Art. 10. - Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'art. 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorita' dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi decentrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero".
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| Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche. |
| Art. 4. Norme di prima attuazione 1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni: a) per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e dei posti-funzione all'estero di cui al regolamento stesso, la scelta e' effettuata valutando, in primo luogo, i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. l50, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attivita' del Ministero degli affari esteri; b) per gli incarichi ed i posti-funzione che rimangono ancora disponibili si provvede attraverso un concorso specifico, nel rispetto delle norme concernenti la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 Atti di governo, registro n. 123, foglio n. 4
La sezione del controllo, nell'adunanza del 23 novembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione: dell'art. 1, comma 4, lettera b); dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera e), limitatamente alle parole "individuato fra i dirigenti gia' appartenenti alla qualifica dirigenziale speciale degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18"; dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera f) limitatamente alle parole: "individuato fra i dirigenti gia' appartenenti alla qualifica dirigenziale speciale degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18"; dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera g), limitatamente alle parole: "individuato nel dirigente gia' appartenente alla qualifica dirigenziale speciale di direttore della biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Nota all'art. 4: Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita' i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998. 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad in regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale; in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteri'ore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
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