Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 9 novembre 2000 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "San Nicodemo", in comune di Mammola, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 16 giugno 1999 con la quale la Societa' Fonti della Limina s.r.l. con sede in Mammola (Reggio Calabria), via Dante n. 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "San Nicodemo" che sgorga dalla sorgente "Barillaro" nell'ambito della concessione mineraria "San Nicodemo" sita nel comune di Mammola (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "San Nicodemo" che sgorga dalla sorgente "Barillaro" nell'ambito della concessione mineraria "San Nicodemo" sita nel comune di Mammola (Reggio Calabria). |
| Art 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 9 novembre 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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