Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2000
Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Finanziaria 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
Visto, in particolare, il comma 1, che al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1o gennaio 2000, prevede tra l'altro che, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione ed alla vendita dei suddetti prodotti e che, in caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto;
Visto il successivo comma 2, in base al quale le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2;
Visto il successivo comma 3, ove e' previsto che il contributo di cui al richiamato comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 della richiamata legge 23 dicembre 1999, n. 488, in base al quale le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sonorinviate all'anno 2001, ad eccezione di quelle connesse agli interventi elencati ai commi 1 e 2, con l'avvertenza che, per effettive, motivate e documentate esigenze, le riassegnazioni possono comunque aver luogo nel 2000 in deroga al principio sopra richiamato nel limite del 5 per cento degli importi previsti;

Decreta:
Art. 1.
Il contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve essere versato dai soggetti indicati nel comma medesimo al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.
 
Art. 2.
Il contributo di cui all'art. 1, deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralita' scadente il 15 luglio 2000 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'anno precedente.
Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Pecoraro Scanio

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pagano

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152
 
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