Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2000 (vai al sommario) |
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE |
DECRETO 20 novembre 2000 |
Esecutivita' delle mappe di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, relativamente all'aeroporto di Roma - Fiumicino. |
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IL DIRETTORE GENERALE Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visto il decreto-legge n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'Ente nazionale aviazione civile E.N.A.C.; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 24 maggio 1966; Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Roma - Fiumicino; Viste le mappe di cui all'art. 715-ter del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Roma-Fiumicino; Considerato che dall'avvenuto deposito e' stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-ter mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1998 nel quale e' stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-quater della facolta' di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 16 maggio 1965 e 29 agosto 1975 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime; Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazione e ai decreti ministeriali in data 16 maggio 1965 e 29 agosto 1975 sono state proposte opposizioni da parte della Immobiliare Traiana '90 S.r.l., del comune di Fiumicino, della Fondazione ecclesiastica istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini nonche' del Consorzio Pesce Luna; Considerato il ricorso inoltrato in data 12 giugno 1998 dall'Immobilare Traiana '90 S.r.l. in cui il curatore speciale della societa' stessa ing. Cafiero Piermamaria lamentava la disparita' dei criteri adottati per la determinazione dei vincoli di inedificabilita' nei primi trecento metri delle direzioni di atterraggio, in corrispondenza delle piste di volo 34R e 34L dell'aeroporto di Fiumicino, si evidenzia che le limitazioni da imporre sono state definite sulla base degli articoli 714-bis e seguenti della legge n. 58/1963. Considerato che in direzione della pista di volo 34L le aree ricadenti ai due lati dell'angolo del perimetro aeroportuale sono state interessate dal vincolo di inedificabilita' per la particolare vicinanza del perimetro laterale alla pista di volo. Infatti l'ampiezza della superficie soggetta al vincolo di inedificabilita', situata nei primi trecento metri dal corrispondente perimetro aeroportuale, non e' certamente superiore all'ampiezza delle analoghe superfici in corrispondenza delle altre piste di volo; Considerato che per l'attuazione del P.R.G. e del piano particolareggiato del nucleo edilizio "Fiumicino centro e isolato stazione" dove sono previste edificazioni anche su aree sottoposte al vincolo di inedificabilita', il comune di Fiumicino dovra' tenere conto di tali vincoli; Considerato il ricorso inoltrato dal comune di Fiumicino in data 23 ottobre 1998 si rappresenta che per la determinazione del perimetro dell'aeroporto di Fiumicino si e' tenuto conto del Piano di sviluppo a breve e medio termine, approvato con D.D. n. 025 del 7 marzo 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione; Considerato che il predetto Piano di sviluppo, che costituisce Piano regolatore dell'aeroporto, contiene il programma di massima delle opere necessarie all'ampliamento, all'ammodernamento e alla riqualificazione dello scalo aereo di Fiumicino ed e' stato autorizzato ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, con D.D. 1o agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici. Il procedimento espropriativo, attivato con decreto prefettizio n. 9801430/377/98/Sett. 1B del 2 novembre 1998 di occupazione temporanea e d'urgenza, al fine di acquisire le aree previste dal menzionato Piano di sviluppo aeroportuale e' giunto alla fase conclusiva con la cessione volontaria della ditta esproprianda; Considerato che con atto a rogito del notaio Paolo Silvestro, dell'11 novembre 1999, rep. n. 59713712147, e' stato acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, precisamente con iscrizione al demanio dello Stato - Roma trasporti, il terreno della superficie di mq 109.878; Considerato che nella conferenza di servizi, svoltasi in data 22 aprile 1997, e' stato specificato che l'area Alitalia, pur rientrando nell'ampliamento della zona tecnica che fa parte integrante e sostanziale del piano di sviluppo aeroportuale, non e' subordinata, sotto il profilo urbanistico-edilizio ad utilizzazione con le procedure di cui al citato art. 81. Considerato che comunque gli interventi di espansione previsti per detta area fanno parte dei programmi del piano di sviluppo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione con il menzionato decreto dirigenziale n. 025/1995 e quindi possono essere compresi, per gli aspetti inerenti la legge n. 58/1963, nel perimetro aeroportuale previsto dal Piano regolatore aeroportuale; In merito alle osservazioni sull'assunzione arbitraria di far coincidere il sedime aeroportuale con l'intera area demaniale si evidenzia che la legge n. 58/1963 fa esplicito riferimento all'intero perimetro, che normalmente coincide con la recizione o con il sedime aeroportuale; Considerato che nella menzionata legge infatti non si rilevano parametri che consentono di far partire le limitazioni dalle aree situate all'interno del perimetro aeroportuale, che fanno parte integrante e sostanziale delle attivita' dell'aeroporto, aree non soggette alle disposizioni contenute nella citata legge n. 58/1963; Considerato che la legge n. 58 del 1963 non definisce l'ampiezza delle superfici di atterraggio. Cio' stante si e' provveduto a determinare l'ampiezza delle suddette superfici prendendo a riferimento, per quanto possibile, i parametri previsti dalla regolamentazione internazionale ICAO; Considerato che la maggior ampiezza della superficie di atterraggio in direzione della pista 34R e' dovuta alla maggiore distanza della pista 34R dal corrispondente tratto di perimetro aeroportuale. In ottemperanza alla legge n. 58/1963 le predette superfici devono necessariamente iniziare dal perimetro dell'aeroporto e per le stesse non sono previste lungo le fasce laterali, a differenza della regolamentazione ICAO, le limitazioni con pendenza 1:7; Lo svincolo di accesso e collegamento tra la Cargo City aeroportuale e l'autostrada Roma-Fiumicino, inserito nel Piano di sviluppo a breve e medio termine, sara' realizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 58/1963; Considerato che le limitazioni proposte dal comune di Fiumicino, riportate sulla Carta Tipo B ICAO trasmessa in allegato al ricorso, non possono essere recepite in quanto incompatibili con le prescrizioni della legge n. 58/1963; Considerato che il comune di Fiumicino nell'ambito del Nuovo piano regolatore generale, adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 137 del 30 luglio 1999 e n. 159 del 7 ottobre 1999, all'art. 78 delle norme tecniche di attuazione, ha recepito integralmente la cartografia riguardante le limitazioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58; Considerato il ricorso inviato dalla Fondazione ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini e del consorzio Pesce Luna in data 23 luglio 1998 si rappresenta che la pubblicazione delle nuove mappe, dove sono indicati i vincoli ricadenti nelle aree limitrofe all'aeroporto di Fiumicino, deriva dalla necessita' di provvedere alla rideterminazione dei vincoli aeroportuali in relazione allo sviluppo aeroportuale nel corso del tempo; Considerato che in tal senso si e' provveduto a fornire ai comuni di Roma e Fiumicino lo strumento idoneo per valutare la conformita' alla legge n. 58/1963 delle opere da realizzare e, quindi, porre fine all'edificazione anche di aree ricadenti nei primi trecento metri dal perimetro aeroportuale, in direzione di atterraggio;
Decreta: Le opposizioni di cui in premessa sono respinte per le considerazioni contenute nelle premesse medesime. Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'areoporto di Roma-Fiumicino, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse. Roma, 20 novembre 2000 Il direttore generale: Di Palma |
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