Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2000, n. 367 |
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404; Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonche' l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa": "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo Stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si trascrive il testo del punto n. 112-undecies, dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della succitata legge n. 59/1997: "112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12; legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207". - Il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, reca: "Approvazione del regolamento per la navigazione aerea". - Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 1939, n. 279, e abrogato dal presente regolamento, recava: "Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri". - Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca: "Norme relative al segreto militare". - Si trascrivono gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' l'art. 1200 cosi' come modificato dal presente regolamento: "Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti. I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma. Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici". "Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle licenze). - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'art. 751. Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000". "Art. 790 (Durata). - Le licenze di cui all'art. 788 hanno la durata da tre a cinque anni. Dette licenze sono revocabili prima del la loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarita' della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza". "Art. 791 (Divieto di cessioni e sanzioni). - Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti. Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza. Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti". "Art. 793 (Divieti di volo). - Il sorvolo su determinate zone del territorio della Repubblica puo' essere vietato dal Ministro per l'aeronautica per motivi militari o di sicurezza pubblica. Lo stesso Ministro puo' altresi', per eccezionali motivi di interesse pubblico, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica". "Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'art. 814. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante: "Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215. - La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e del rilevamenti terrestri e idrografici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n. 52. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, abrogato dal presente regolamento, recava: "Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui e' vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio". - Si trascrive l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303, recante: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato": "Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". - La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1985, n. 78, reca: "Disciplina del volo da diporto o sportivo".
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore; b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito. |
| Art. 3. Disciplina delle attivita' di ripresa aerea 1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorita' o enti pubblici. 2. Sono, altresi', consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi. 3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal regolamento.
Nota all'art. 3: - Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Divieti temporanei delle attivita' di ripresa aerea 1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attivita' di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale. 2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese. |
| Art. 5. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14 limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, si vedano le note alle premesse. - Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n. 52, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici" come modificato dal presente regolamento: "Art. 14. - Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore". - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 ("Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo"), come modificato dal presente regolamento: "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e' consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto piu' elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il limite di cui al comma 2 e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresi' vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale. 5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione".
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