La Camera arbitrale con atto del 29 novembre 2000, del quale si fanno seguire stralci, ha individuato le regole concernenti la iscrizione agli albi degli arbitri e dei periti. L'atto e' pubblicato nel sito dell'Autorita': http://www.autoritalavoripubblici.it L'autorita' segnala specificamente che nella deliberazione la Camera arbitrale, al fine di assicurare parita' di trattamento a tutti i soggetti legittimati e interessati a proporre istanze di ammissione agli albi anzidetti, ha previsto che: "iniziera' quindi l'esame prioritario delle domande esistenti a tale data (31 dicembre 2000): sia quelle eventualmente gia' presentate (che siano ripresentate o integrate alla stregua dei chiarimenti che precedono); sia quelle che frattanto saranno pervenute; considerera' le une e le altre, quali risulteranno alla suddetta data, come aventi tutte pari anzianita'; esaurita la fase di prima applicazione, procedera' all'esame delle domande che perverranno successivamente al 31 dicembre 2000, secondo l'ordine di assunzione al protocollo". CAMERA ARBITRALE I Costituzione dell'organo 1. Premessa. In esecuzione della "legge quadro in materia di lavori pubblici" (11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) e del "regolamento di attuazione" (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554) e' stata costituita in Roma, presso l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, la Camera arbitrale: organo collegiale preposto alla disciplina della definizione delle controversie che, in materia, siano deferite ad arbitri. Fra i suoi compiti istituzionali, "secondo principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza": a) formazione e tenuta dell'albo degli arbitri camerali; b) redazione del relativo codice deontologico; c) nomina del terzo arbitro, con funzione di presidente di ogni singolo collegio giudicante da scegliere nell'ambito dell'albo camerale; d) adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali; e) tenuta dell'Elenco dei periti, al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; f) liquidazione del compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale ai componenti del collegio giudicante (art. 32 della legge e art. 150-151 del regolamento sopra citt.). ... Omissis ... II Albo degli arbitri camerali 1. Soggetti legittimati (art. 151, comma 5, reg.). "Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio nel numero fissato dal consiglio della camera arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici". 2. Requisiti di onorabilita' degli arbitri (fissati dal consiglio arbitrale: art. 151, comma 7). "Non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento". 3. Presupposti per l'iscrizione nell'albo (art. 151, comma 7). I soggetti appartenenti alla categoria sub a), prima parte (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio), sono iscritti su designazione degli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti e nel numero che e' stato in atto fissato dalla Camera arbitrale nella seguente misura: n. 25 unita' per i magistrati amministrativi; n. 30 unita' per i magistrati contabili; n. 19 unita' per gli avvocati dello Stato. Non possono ovviamente essere iscritti d'ufficio i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, i quali pertanto debbono presentare domanda. Tutti gli altri soggetti hanno l'onere di presentare "domanda corredata da curriculum e adeguata documentazione"; ma hanno interesse e sono quindi facultati a produrre curriculum e documentazione anche gli appartenenti alla categoria sub a). ... Omissis ... IV Elenco dei periti 1. Elenco e soggetti legittimati. (art. 151, comma 6, reg.). L'elenco, che e' una sorta di albo, contiene i nomi dei "periti", ossia dei soggetti qualificati per essere nominati consulenti tecnici (d'ufficio) nei giudizi arbitrali, ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) "tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi"; b) "dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali", cioe' abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti al relativo albo. 2. Requisiti di onorabilita' dei periti (art. 151, comma 7). "Non aver riportato condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a sei mesi; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore ad un anno; non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a tre anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento". 3. Presupposto per la iscrizione nell'elenco (art. 151, comma 7). Presentare alla Camera arbitrale "domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione". 4. Albo degli arbitri ed Elenco dei periti: distinzione. Le qualita' di "arbitro" e di "perito" camerale non sono cumulabili nella stessa persona. Pertanto i soggetti che sono professionalmente qualificati per essere ammessi tanto all'albo degli arbitri quanto all'elenco dei periti (art. 151, comma 5, lett. c), non potendo contemporaneamente appartenere all'uno e all'altro, debbono optare per l'iscrizione o all'albo degli arbitri o all'elenco dei periti. V Avvertenze per gli interessati 1. Domande per l'ammissione all'albo e all'elenco. 1.1 Le domande di ammissione o all'albo degli arbitri o all'elenco dei periti debbono essere presentate alla Camera arbitrale per i lavori pubblici (via di Ripetta, 246 - 00186 Roma), corredate da curriculum e da adeguata documentazione. 1.2. L'istante deve provare di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la categoria di appartenenza (v. sub II/1 per gli arbitri; sub IV/1 per i periti), e dei requisiti di onorabilita' (v. sub II/2 per gli arbitri; sub IV/2 per i periti), unendo alla domanda le corrispondenti attestazioni o sostituendole con "autocertificazione" ai sensi con i limiti e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 1.3 Per quanto riguarda specificatamente la domanda di ammissione all'albo degli arbitri, i professori universitari di ruolo (di prima o di seconda fascia) debbono dimostrare una "particolare competenza nella materia dei lavori pubblici" (art. 151, comma 5, lett. d), con l'onere quindi di indicare in domanda, ed eventualmente produrre in allegato, i titoli comprovanti tale competenza. Ne e' dispensato il professore che rivesta anche e faccia valere la qualita' di professionista legale o tecnico (art. 151, lett. b e c), che lo legittima all'ammissione indipendentemente dalla particolare competenza. 1.4. Peraltro, essendo la competenza in materia di lavori pubblici (e di arbitrato) uno dei criteri oggettivi e predeterminati per la nomina del terzo arbitro, e' interesse di tutti gli iscritti all'albo darne dimostrazione. Ne hanno percio' facolta' anche gli appartenenti alla categoria sub a), che o non debbono presentare domanda (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio) o che, pur dovendo presentarla, non hanno l'onere di documentare una "particolare competenza ai fini della iscrizione all'albo (v. sub II/3). 2. Modalita' operative per la formazione dell'albo degli arbitri. 2.1 Alle indicazioni che precedono - esplicative anche di dati formulati solo genericamente in via legislativa - dovranno conformarsi le domande di ammissione all'albo, comprese quelle, necessariamente incomplete, gia' presentate. 3. Modalita' operative per la formazione dell'elenco dei periti. Per le modalita' operative concernenti la formazione dell'elenco dei periti sara' seguito procedimento analogo a quello per la formazione dell'albo degli arbitri, come descritto nel numero che precede. Si rammenta che l'aspirante ad essere iscritto nell'elenco dei periti deve tener conto della non cumulabilita', nella stessa persona, della qualita' di arbitro e di perito; pertanto, se professionalmente qualificato per essere ammesso all'albo e all'elenco, deve optare per l'uno o per l'altro, come previsto sopra al punto IV/4". |