Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2000, n. 363
Attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante istituzione di un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato "TotoBingol".

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed, in particolare, l'articolo 6, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la proposta formulata dal C.O.N.I. in merito all'istituzione di un nuovo gioco denominato "TotoBingol" con la nota prot. n. 2979 del 20 settembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal C.O.N.I. in ordine allo schema di regolamento formulato dall'Amministrazione finanziaria;
Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali e di attuare un'ulteriore fonte di autofinanziamento del C.O.N.I. per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attraverso l'istituzione del predetto gioco denominato "TotoBingol";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-17013/UCL del 18 ottobre 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione di un nuovo concorso pronostici
1. E' istituito il concorso pronostici denominato "TotoBingol", collegato allo svolgimento delle partite di calcio tra squadre professionistiche, organizzate dal C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del medesimo Ente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante: "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme
per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e
di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una
ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione
sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
- Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
"Art. 6. - E' riservato rispettivamente al Comitato
olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale
incremento razze equine l'esercizio delle attivita'
previste dall'art. 1, qualora siano connesse con
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a
quelle attivita' che il Comitato olimpico nazionale
italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non
intendano svolgere. In tal caso si osservano le
disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione
nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le
attivita' da essi svolte a norma del primo comma, a
corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16%
di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
indicato nell'art. 3.
Nulla e' innovato circa l'applicazione degli altri
tributi attualmente in vigore.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: "Norme regolamentari per l'approvazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di gioco".
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale" e prevede, anche, all'art. 16, la possibilita' di
introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze,
l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni
sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle
organizzate dal C.O.N.I.
- Il testo del comma 1 dell'art. 16 e' il seguente:
"1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano
(C.O.N.I.) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a
tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".



 
Art. 2.
Organizzazione ed esercizio del gioco
1. L'organizzazione, l'esercizio del concorso e la gestione dei relativi servizi sono riservati al C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, nonche' del presente regolamento e del decreto di cui al successivo articolo 3.



Note all'art. 2:
- Il titolo del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1951, n. 581, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 3.
Disciplina del gioco
1. Il concorso pronostici "TotoBingol" consiste nel pronosticare, in unico contesto, a mezzo di apposite schede riferite alle prime sei partite di calcio, inserite in ordine progressivo nella schedina Totocalcio, con esclusione dell'eventuale posticipo serale, il minuto primo iniziato in cui sono stati segnati e convalidati dall'arbitro i primi quattro gol e gli ultimi tre gol.
2. In caso di insufficienza dei gol oppure in presenza di partite non valide a determinare la combinazione vincente, sono prese in considerazione le quattro partite della schedina Totocalcio, immediatamente successive a quelle indicate per la combinazione base. Qualora dette ultime partite non risultino utili per determinare categorie vincenti, l'intero montepremi sara' cumulato con quello del concorso successivo.
3. Con decreto dirigenziale sono approvate, sentite le proposte del C.O.N.I., le disposizioni attuative del gioco, concernenti le combinazioni vincenti, la stampa e distribuzione delle schedine, le modalita' della raccolta, da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, i premi e la loro corresponsione, i rimborsi, i versamenti dell'imposta, degli aggi e delle quote di prelievo, nonche' ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco. Il predetto decreto e' emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato del concorso e dei relativi flussi finanziari.
 
Art. 4.
Unita' di gioco e montepremi
1. La posta unitaria per ogni giocata e' di L. 637. La giocata minima non puo' essere inferiore a due poste.
2. La somma da distribuire in premi in ogni concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, e' il 38 per cento delle poste di cui al comma 1.
 
Art. 5.
Imposta unica e quota destinata al C.O.N.I.
1. L'imposta unica e la quota destinata al C.O.N.I., fissate dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vengono calcolate sul totale delle poste di cui all'articolo 4.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta
sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto
1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina
dell'imposta sugli spettacoli, di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n.
633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi" e' il seguente:
"Art. 21 (Norma di copertura a norma dell'art. 1, comma
1, lettera o), della legge di delega). - 1. Nei concorsi
pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), la quota destinata
allo stesso Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' determinata nella misura
del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1,
l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge
22 dicembre 1951, n. 1379, e' fissata nella misura del 29
per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988,
n. 555, e' abrogato.".



 
Art. 6.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, sono esposti in ciascuna ricevitoria in cui si effettua la raccolta del gioco, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.
2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento del concorso e' data notizia agli interessati mediante pubblicazione su apposito bollettino ufficiale e mediante affissione a norma del comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 novembre 2000
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 157
 
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