Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 2 dicembre 2000, n. 360
Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), del numero I), le parole: "da un numero di delegati nominati in sede regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai presidenti dei comitati locali";
b) alla fine della lettera b), del numero II), il punto e' sostituito dal punto e virgola, e dopo la medesima lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) dai comitati locali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3714):
Presentato dal Ministro della sanita' (Bindi) il 16
maggio 1997.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 9 giugno 1997 con pareri delle
commissioni I e IV.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
25 giugno 1997, l'8 marzo 2000, il 30 maggio 2000 ed il 5
luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
redigente, il 20 settembre 2000.
Esaminato dalla XII commissione, in sede redigente, il
26 e 28 settembre 2000.
Presentazione del testo degli articoli annunciati il 20
settembre 2000 (atto n. 3714 - A/RED - relatore on. Lumia).
Esaminato in aula ed approvato il 19 ottobre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4850):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in
sede deliberante, il 25 ottobre 2000 con parere della 1a
commissione.
Esaminato ed approvato dalla 12a commissione, in sede
deliberante, l'8 novembre 2000.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della
Croce rossa italiana), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 2. - L'ordinamento statutario dell'Associazione
italiana della Croce rossa deve confermarsi, ai sensi
dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai
seguenti criteri:
1. Principio volontaristico nel senso che la qualita'
di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad
offrire prestazioni volontarie e personali per il
raggiungimento delle finalita' istituzionali
dell'Associazione.
2. Compiti:
a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso
di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive
dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla
cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle
vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti
di carattere sanitario ed assistenziale connessi
all'attivita' di difesa civile;
b) disimpegnare il servizio di ricerca e di
assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
dispersi;
c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre
in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale
e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di
emergenza, sia interne che internazionali;
d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai
quali la istituzione della Croce rossa internazionale e'
informata.
L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per il
tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando
la competenza degli organi del Servizio sanitario
nazionale.
3. Strutture, da articolarsi secondo il seguente
modulo:
I. un'organizzazione centrale composta:
a) dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea
generale nel proprio seno;
b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita
dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai
presidenti dei comitati sociali;
c) dal consiglio direttivo nazionale, composto da
membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti
ministeriali designati rispettivamente dal Ministro
dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal
Ministro della sanita' e dal Ministro della difesa.
Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva
nazionale;
d) dal collegio dei revisori dei conti, composto da
un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di
presidente, da un rappresentante del Ministero della
sanita', da un rappresentante del Ministero della difesa e
dai relativi membri supplenti;
II. un'organizzazione periferica costituita:
a) dai comitati regionali, istituiti presso
ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e
rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;
b) dai comitati provinciali, istituiti presso ogni
capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i
soci o rappresentanti della provincia;
b-bis) dai comitati locali.
4. Gratuita' delle cariche. Le cariche
dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite
e non compatibili con incarichi retribuiti dalla
Associazione stessa. E' ammesso il rimborso delle spese
documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive
cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei
conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone