Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 29 novembre 2000 |
Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l'art. 10, comma 5 e l'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge-quadro sull'inquinamento acustico"; Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante "Nuovo codice della strada"; Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496, Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, recante: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; Visto il proprio decreto 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, Regolamento recante norme d'esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; Considerata la necessita' di stabilire criteri omogenei per la realizzazione delle attivita' di risanamento dall'inquinamento da rumore prodotto dall'esercizio delle infrastrutture dei trasporti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 23 novembre 2000; Decreta: Art. 1. Campo d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. |
| Art. 2. Obblighi del gestore 1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di: individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; presentare al comune e alla regione o all'autorita' da essa indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra. 2. I piani vengono presentati secondo le modalita' ed i termini seguenti: a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale: a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorita' da essa indicata; a.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all'autorita' da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto a.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di piu' regioni: b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate; b.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati, alle regioni o alle autorita' da esse indicate, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto b.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; c) per gli aeroporti: c.1) entro diciotto mesi dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate; c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di superamento dei valori limite, l'esercente presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto c.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro 5 anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; d) per le altre infrastrutture: d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate; d.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto d.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro cinque anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi. 3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni possono notificare alle societa' ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti. 4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere: a) l'individuazione degli interventi e le relative modalita' di realizzazione; b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti; c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento; d) il grado di priorita' di esecuzione di ciascun intervento; e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori. 5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la societa' o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all'autorita' da essa indicata. |
| Art. 3. Criteri di priorita' degli interventi 1. Fermo restando quanto stabilito in materia di priorita' dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, l'ordine di priorita' degli interventi di risanamento e' stabilito dal valore numerico dell'indice di priorita' P, la cui procedura di calcolo e' indicata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per le infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni saranno stabiliti ordini di priorita' anche a livello regionale sulla base delle determinazioni della Conferenza unificata di cui all'art. 5. 3. La regione o l'autorita' da esse indicata puo' stabilire, d'intesa con i comuni interessati, un ordine di priorita' degli interventi che prescinda dall'indice di priorita' di cui al comma 1. 4. Nel caso di piu' gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono di norma all'esecuzione congiunta delle attivita' di risanamento. La regione, o l'autorita' da essa indicata, in sede di definizione dell'ordine di priorita' di cui al comma 3, tiene conto delle esigenze di esecuzione congiunta degli interventi. |
| Art. 4. Obiettivi dell'attivita' di risanamento 1. Le attivita' di risanamento devono conseguire il rispetto dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, nonche' dall'art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono piu' fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture. 3. L'attivita' di risanamento e' svolta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle infrastrutture concorrenti, che partecipano all'intervento di risanamento, secondo il criterio riportato in allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto, oppure attraverso un accordo fra i medesimi soggetti, le regioni e le province autonome, i comuni e le province territorialmente competenti. |
| Art. 5. Oneri e modalita' di risanamento 1. Gli oneri derivanti dall'attivita' di risanamento sono a carico delle societa' e degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni e provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale, tenuto conto delle priorita' valutate ai sensi dell'art. 3, comma 1, dei costi dei risanamenti previsti per ogni regione e del costo complessivo a livello nazionale. 3. Gli interventi strutturali finalizzati all'attivita' di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorita': a) direttamente sulla sorgente rumorosa; b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore; c) direttamente sul ricettore. 4. Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora, mediante le tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) del comma 2, non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale. |
| Art. 6. Attivita' di controllo 1. Le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995: a) l'entita' dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995; b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi. 2. L'attivita' di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento e' svolta, nell'ambito delle competenze assegnate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla normativa statale e regionale. |
| Art. 7. Norma di salvaguardia 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. |
| Art. 8. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo sua la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2000 p. Il Ministro: Calzolaio |
| Allegato 1 Indice di priorita' degli interventi di risanamento. ----> Vedere immagine di pag. 35 <---- |
| Allegato 2 Criteri di progettazione degli interventi di risanamento. Per la progettazione degli interventi di risanamento si possono utilizzare modelli matematici che devono consentire: la descrizione dell'ambiente di propagazione del rumore, la morfologia del terreno, la presenza di edifici ed infrastrutture, con la possibilita' di attribuire valori dei coefficienti di assorbimento o indici di isolamento per le superfici, almeno per bande di ottava; l'archivio di dati relativi alla potenza sonora delle sorgenti, aggiornabile mediante rilievi strumentali: tale archivio deve essere rappresentativo ad esempio del parco ferroviario nazionale, delle tipologie delle autovetture circolanti, delle pavimentazioni; l'archivio di dati relativi alle caratteristiche acustiche di isolamento e di assorbimento dei materiali usati in edilizia e per la realizzazione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, con possibilita' di aggiornamento; di tenere conto, negli algoritmi di calcolo, dei principali fenomeni caratterizzanti la propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, come le riflessioni del primo ordine e quelle secondarie, le diffrazioni semplici e multiple, l'attenuazione per divergenza e quella per assorbimento; di ottenere risultati su base cartografica in scala non inferiore a 1:1000, sotto forma di punti singoli, curve di isolivello sia in pianta che in sezione trasversale relative a situazioni precedenti e seguenti l'intervento. Il progetto di risanamento deve assicurare il conseguimento dei valori di immissione del rumore nelle zone interessate dall'esercizio dell'infrastruttura. La progettazione deve prevedere: a) l'individuazione delle vie di propagazione del rumore dalla sorgente all'ambiente ricevente; b) le misure e/o le stime del livello massimo di rumore esterno agli edifici in dB(A) con caratterizzazione dello spettro medio del rumore; c) il dimensionamento delle pareti delle facciate sulla base dell'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, allegato A, e sulla base dei dati di progetto; d) la verifica della condizione che l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata sia maggiore o eguale a quello stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, allegato A, tabella B. Progettazione acustica. La progettazione acustica degli interventi di bonifica si articola nei punti seguenti: rilevazione dei flussi di traffico e loro disaggregazione per tipologie di mezzi di trasporto e loro categorie, per periodi della giornata, per velocita' media; caratterizzazione acustica della sorgente mediante l'acquisizione dello spettro medio del rumore, dei livelli sonori equivalenti continui diurni e notturni, della distribuzione statistica dei livelli; acquisizione della corografia della zona in scala non inferiore a 1:5000 e della planimetria dell'area interessata e della infrastruttura in scala non inferiore a 1:1000, con l'indicazione degli edifici da risanare: nel caso di strade urbane, devono essere acquisite le sezioni stradali tipiche (L,U) ed i profili degli edifici; tracciamento di una mappa acustica dell'area circostante l'infrastruttura da effettuare sulla base di misure e con l'ausilio di un modello previsionale; la mappa deve contenere le curve di isolivello, gli edifici da risanare; individuazione di interventi opportuni, per il contenimento del rumore immesso anche mediante l'utilizzo di modelli matematici di dettaglio. Progettazione esecutiva degli interventi di risanamento. I progetti esecutivi devono comprendere: il progetto acustico di dettaglio che tenga conto delle peculiarita' dell'infrastruttura; il progetto strutturale, contenente i riferimenti alle normative vigenti; la valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento e la motivazione tecnica ed ambientale delle scelte effettuate; l'analisi e gli elenchi dei prezzi unitari; i computi metrici; la stima dei lavori. In particolare, il progetto acustico di dettaglio deve tenere conto delle caratteristiche costruttive dell'infrastruttura e della sua potenzialita' e deve avere i seguenti contenuti minimi: livelli equivalenti di rumore immesso in corrispondenza dei ricettori piu' esposti, in condizioni ante-operam; livelli equivalenti di rumore immesso in corrispondenza dei ricettori piu' esposti, in condizioni post-operam; individuazione e dimensionamento degli interventi di abbattimento del rumore per il conseguimento dei limiti di esposizione previsti dalla legge; corografia della zona in scala non inferiore a 1:5000; planimetria dell'area interessata dall'intervento in scala non inferiore a 1:1000; eventuali sezioni significative in scala non inferiore a 1:200; documentazione fotografica; la individuazione degli interventi ed il controllo dei risultati, ad intervento effettuato, devono essere eseguiti con l'ausilio di modelli di calcolo e di misure di verifica in situ. Requisiti degli interventi di risanamento. Le forniture, i materiali e le opere per le attivita' di risanamento e bonifica dell'inquinamento da rumore devono essere tali da assicurare la qualita' degli interventi e la loro durata nel tempo. Barriere acustiche artificiali. Le barriere acustiche artificiali poste in fregio alle infrastrutture viarie e ferroviarie devono essere obbligatoriamente fonoassorbenti, laddove possano instaurarsi significativi fenomeni di riflessioni dell'onda sonora in corrispondenza di edifici; devono essere modulari, in massimo grado in modo da consentire la rapida sostituzione di loro parti e la loro manutenzione. I fornitori di barriere acustiche devono certificare e garantire sia la durata della verniciatura che il mantenimento delle sue proprieta' di protezione. Le barriere devono essere certificate da enti anche appartenenti ad altre nazioni con le quali sia in vigore un accordo di reciprocita': le prove di certificazione del potere fonoisolante R devono essere eseguite secondo la norma EN 1793-2 e l'indice di valutazione del potere fonoisolante DL R si ricava secondo le norme EN 1793-2 e EN 1793-3; il coefficiente di assorbimento acustico \alpha s deve essere certificato secondo la norma EN 1793-1 e l'indice di valutazione dell'assorbimento acustico DL \alpha si ricava secondo le norme EN 1793-1 e EN 1793-3; la curva in frequenza dell'indice di assorbimento acustico \alpha s deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: ===================================================================== Frequenza (Hz) | Coefficiente \alpha s ===================================================================== 125 | 0,20 250 | 0,50 500 | 0,65 1000 | 0,80 2000 | 0,75 4000 | 0,50 Pavimentazioni antirumore. Le caratteristiche di assorbimento acustico delle pavimentazioni antirumore possono essere verificate: in laboratorio, applicando il metodo ad onde stazionarie (tubo di Kundt) in condizioni di incidenza normale su carote prelevate in situ dopo il quindicesimo giorno dalla stessa del conglomerato; in situ in accordo con la norma ISO/DIS 13472-1. Finestre fonoisolanti. L'indice di isolamento acustico di una finestra deve essere determinato secondo le modalita' previste dalle norme ISO 140/3-95, 140/4-78,717/1-82 e successivi aggiornamenti. Le finestre fonoisolanti possono essere del tipo autoventilate, onde consentire, anche se chiuse, il passaggio dell'aria per differenza di pressione fra ambiente esterno ed ambiente interno, attraverso un aeratore avente sezione e profilo a labirinto ed avente pareti interne ricoperte di materiale fonoassorbente. Collaudo e certificazione. Gli interventi di risanamento devono essere collaudati allo scopo di accertarne la rispondenza alle previsioni progettuali. Il collaudatore verifica la rispondenza dell'intera opera e delle sue parti a quanto previsto dal progetto acustico. Il collaudatore, tecnico competente in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6, accertera' altresi' l'esistenza e la correttezza delle certificazioni di cui al punto 1.3. |
| Allegato 3 Allo scopo di rendere comparabili i costi delle attivita' di risanamento e di consentire una corretta programmazione dei piani pluriennali di risanamento, puo' essere fatto riferimento ai costi unitari per le tipologie di intervento riportate in tabella 1, se indicate nella relazione tecnica. Se viene fatto riferimento ad altri tipi di intervento non contenuti nella citata tabella, gli interventi stessi devono essere descritti compiutamente ed i relativi costi unitari devono essere chiaramente indicati. Tabella 1 CARATTERIZZAZIONE E INDICE DEI COSTI DI INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ----> Vedere Tabella alle pagg. 37 - 38 <---- |
| Allegato 4 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PERCENTUALI DELL'ATTIVITA' DI RISANAMENTO DA ASCRIVERE A PIU' SORGENTI SONORE CHE IMMETTONO RUMORE IN UN PUNTO ----> Vedere immagine di pag. 38 <---- |
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