Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
ORDINANZA 17 novembre 2000 |
Modificazione dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi". |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 1994, n. 216, relativa alle misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi, e successive modificazioni da ultimo modificata dall'ordinanza ministeriale 16 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 1999, n. 232; Considerato che la somministrazione di determinate proteine di origine animale ai ruminanti comporta un potenziale rischio di trasmissione dell'agente della encefalopatia spongiforme bovina; Considerato che l'assenza di questa malattia sul territorio italiano non esclude la necessita' di predisporre misure atte a prevenire la sua eventuale insorgenza; Considerato il rischio derivante dall'aggiunta delle farine di pesce alle farine di carne per mascherare queste ultime; Considerato che il metodo microscopico ufficiale utilizzato per l'analisi degli alimenti per animali, pur consentendo di distinguere nelle farine di carne i vertebrati utilizzati per le stesse, e' di piu' facile impiego se volto ad individuare l'intera categoria di vertebrati presenti nelle predette farine e quindi piu' efficace ai fini dei controlli; Considerato che in tale situazione si rende indispensabile adottare una posizione di massima prudenza e in particolare fare in modo che ai ruminanti non vengano somministrate attraverso le farine ottenute da proteine di tessuti animali anche le proteine di mammiferi; Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle misure di maggiore prudenza su esposte; Ritenuto necessario rispettare le naturali abitudini alimentari degli animali erbivori quali i bovini, i bufali, i bisonti, gli ovini, i caprini, gli equini e i conigli, che fisiologicamente hanno una dieta priva di proteine di origine animale; Ritenuto necessario fornire elementi di rassicurazione ai consumatori, attualmente preoccupati che materiale non idoneo al consumo umano possa entrare nella catena alimentare; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Ordina: Art. 1. 1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, e' sostituito dal seguente: "1. E' vietata la somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali". |
| Art. 2. 1. E' vietata la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 219 |
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