Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 ottobre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macplast, in Milano, unita' di Nettuno. (Decreto n. 29003).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il proprio decreto n. 26473 del 10 giugno 1999, con cui e' stato approvato il programma per crisi aziendale della Macplast S.p.a., relativo al periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 1999;
Visto il proprio decreto n. 26494 del 16 giugno 1999 con il quale, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il sopracitato provvedimento ministeriale, e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;
Considerato che la societa' Macplast ha presentato, in data 14 luglio 1999, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (16 agosto 1998-15 febbraio 1999);
Considerato che questa amministrazione, con provvedimento n. 27373 del 25 novembre 1999, ha respinto la predetta istanza aziendale, in quanto presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che tale provvedimento negativo e' stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, il quale prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nei casi di presentazione tardiva della domanda medesima;
Visto il ricorso, notificato in data 31 gennaio 2000 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la societa' Macplast ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione del provvedimento medesimo;
Vista l'ordinanza n. 4624/2000 con la quale il TAR Lazio ha accolto la suindicata domanda incidentale di sospensione;
Preso atto che il TAR, nella predetta ordinanza ha ritenuto sussistenti le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva "ai fini del riesame con riguardo ai motivi di ricorso ed in relazione all'orientamento del TAR e del Consiglio di Stato in materia, piu' volte affermato";
Considerato, infatti, che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte del TAR, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
Preso atto che il Consiglio di Stato, ha stabilito che "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potra' che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio";
Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover ottemperare alla sopracitata ordinanza del TAR Lazio, e di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Macplast;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Macplast, sede di Milano, unita' di Nettuno (Roma), per un massimo di 26 dipendenti per il periodo dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.
Il presente decreto annulla e sostituisce il provvedimento n. 27373 del 25 novembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone