Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 17 ottobre 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Cagliari, unita' di Villasor. (Decreto n. 29001). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente, misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonche' l'art. 7, comma 7; Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe; Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legislativo 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita' di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 62, comma 1, lettera g), della legge n. 488/1999, registrato dalla Corte dei conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96; Vista l'istanza della societa' S.p.a. Panda inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 8 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 luglio 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1o settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', di cui 22 unita' lavorative in part-time da 24 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 192 unita'; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio; Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1o settembre 2000 al 31 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Cagliari, unita' di Villasor (Cagliari) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', di cui 22 unita' lavorative in part-time da 24 a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di 192 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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