Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI PERUGIA |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Perugia ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta I.C.I. che saranno applicate per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: Aliquote: 1) aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5,75 per mille; 2) aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1 - C/2 - C/3: 6 per mille; 3) aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,75 per mille; 4) aliquota per i fabbricati non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 8 per mille; 5) aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione: 4 per mille; 6) aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno: 4 per mille; 7) aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 7 per mille. Detrazioni: elevazione della detrazione d'imposta per abitazione principale, da L. 200.000 a L. 450.000 (art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti: la maggior detrazione di L. 450.000 dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2000, e' accordata per le unita' immobiliari adibite esclusivamente ad "abitazione principale" del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni: 1) unita' immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I., graduato in rapporto al numero dei componenti l'intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti: L. 150.000.000 per nuclei fino a 4 componenti; L. 170.000.000 per nuclei di cinque componenti; L. 190.000.000 per nuclei di sei componenti; L. 220.000.000 per nuclei di sette componenti; L. 260.000.000 per nuclei di otto componenti ed oltre; 2) unita' immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, per l'anno 1999, non risulti superiore ai seguenti limiti: per nuclei familiari composti da: una persona : L. 25.000.000; due persone : L. 30.000.000; tre persone : L. 35.000.000; quattro persone : L. 40.000.000; cinque persone : L. 45.000.000; oltre cinque persone: L. 50.000.000. (Omissis). |
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