Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI MEDOLLA |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Medolla (provincia di Modena) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis). a) di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2000 nella misura del 6,3 per mille; b) di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2) di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 260.000, passa a L. 280.000; 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni: "Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari"; 4) di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998, e successive modificazioni: "Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonche' la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso; 5) di dare atto che anche per il 2000, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). |
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