Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 7 luglio 2000, n. 357 |
Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68". |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Visto l'articolo 5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilita' di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta; Visto il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalita' per la loro concessione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999; Ritenuto di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si e' preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale nel piu' ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacita' lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilita' di avviamento offerto dalla legge; Acquisito, altresi', il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000; Viste le osservazioni della Corte dei conti - Ufficio di controllo per gli atti del Ministero del lavoro - formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000, alle quali si ritiene di doversi conformare; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'argomento della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): "Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresi' la misura della eventuale riduzione. 2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. 3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita' non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la conferenza unificata e sentite altresi' le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. 5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7. 6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata. 7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente articolo. 8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive ubicate in regioni diverse.". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4, dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Disciplina del procedimento 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attivita' che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono consentire l'esonero. L'autorizzazione all'esonero parziale e' concessa per un periodo di tempo determinato. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, della regione in cui e' situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato. 3. Le regioni determinano criteri e modalita' per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n. 68 del 1999, e stabiliscono la periodicita' con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati. 4. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. 5. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro in cui e' ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entita' dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999. 6. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda puo' essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n. 5. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469: "Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n 125; c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1, nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11; e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche; g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2; h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta. 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono esser organizzati entro il 31 dicembre l998.". - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "Art. 14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). - 1. Le regioni istituiscono il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. 4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; b), contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c); c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.". - Per il testo del comma 7, dell'art. 5, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.". - Per il testo del comma 5 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Criteri e modalita' di concessione 1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attivita', accertando la presenza, in tali attivita', di almeno una delle seguenti caratteristiche: a) faticosita' della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosita' connaturata al tipo di attivita', anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attivita' stessa; c) particolare modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa. 2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilita' e con le capacita' lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficolta', in relazione alle speciali condizioni di attivita' per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio puo' autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale puo' essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato. 3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio puo' proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 4 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Modalita' della domanda 1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a piu' unita' produttive, dislocate in diverse province, la domanda e' presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. 2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unita' produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attivita' svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilita' sul territorio delle unita' operative interessate. 3. Le regioni individuano modalita' semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa. |
| Art. 5. Adempimenti degli uffici 1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu' unita' produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro quindici giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unita' operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unita' operativa. 2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni gia' irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi gia' versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione e' presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999. 3. Il servizio, ai fini istruttori, puo' richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attivita', alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attivita' svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attivita' stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento. 4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessita' di prorogare tale termine per non piu' di trenta giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, e' trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda. 5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalita' di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonche' il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "Art. 9 (Richieste di avviamento). - 1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.". - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a L. 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.". - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 6. Disposizioni finali 1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 luglio 2000 Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68. "Art. 21 (Relazione al parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.".
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