Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI URBINO
DECRETO RETTORALE 13 novembre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Libera universita' degli studi di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Veduta la delibera della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 settembre 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni rispettivamente del 29 e 30 settembre 1999, relativa all'istituzione, presso la predetta facolta', del corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche, con contestuale disattivazione del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Veduto il parere favorevole all'istituzione del corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Urbino, espresso dal comitato regionale di coordinamento delle universita' marchigiane nella riunione del 24 maggio 2000;
Veduto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Universita' degli studi di Urbino in ordine alla trasformazione del predetto corso di diploma universitario;
Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitari nazionale espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2000 e trasmesso a questa Universita' con lettera ministeriale del 24 ottobre 2000, prot. n. 1811;
Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
Decreta:
Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Urbino, a partire dall'anno accademico 2000/2001, e' istituito il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche, con contestuale disattivazione del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nel testo sotto indicato:

Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali
Corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche

1. La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali istituisce il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche.
Tale diploma ha lo scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche sulle tecniche di analisi e forma addetti con preparazione a livello universitario capaci di eseguire analisi di laboratorio di liquidi, plasmi e tessuti di natura biologica, utilizzando tecniche chimiche e biologiche anche strumentali.
Nell'ambito di tali attivita' esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del consiglio del 21 dicembre 1988.
2. La durata degli studi del corso di diploma e' fissata in tre anni; il corso puo' essere articolato in indirizzi.
3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono da considerarsi affini i corsi di laurea in scienze biologiche e chimica.
4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in analisi chimico-biologiche sono esercitate da consigli di facolta', che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma, nei casi in cui questo e' costituito.
5. Il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento delle strutture didattiche debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in analisi chimico-biologiche, alle direttive indicate nei commi che seguono.
6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non piu' di tre unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attivita' didattica.
7. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive trentadue unita' didattiche e non piu' di 17 esami. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
8. Il regolamento didattico di Ateneo dovra' prevedere, nel triennio un totale di trentadue unita' didattiche. Di queste, diciassette comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:
A) Area propedeutica:
a) sub area matematica: due unita' didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, statistica applicata alle scienze biologiche;
b) sub area fisica: due unita' didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: fisica, laboratorio di fisica, fisica sperimentale.
B) Area chimica:
quattro unita' didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica, chimica organica.
C) Area biologica:
cinque unita' didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: citologia e istologia, citochimica e istochimica, fisiologia generale, genetica, microbiologia generale, patologia cellulare, citopatologia.
D) Area biomolecolare:
quattro unita' didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: biologia molecolare, chimica biologica, biochimica cellulare, metodologia biochimica.
Le restanti quindici unita' didattiche saranno destinate alla:
E) Area applicativa, che comprende discipline comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti.
Le strutture didattiche determineranno, nel manifesto annuale, le unita' didattiche relative agli insegnamenti, sia caratterizzanti che opzionali, che dovranno avere carattere spiccatamente pratico.
Le denominazioni di tali insegnamenti saranno scelte tra le seguenti: biochimica applicata, biochimica clinica, chimica analitica, chimica analitica strumentale, laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche, endocrinologia, endocrinologia comparata, enzimologia, immunologia, laboratorio di metodologie genetiche, laboratorio di virologia e sierologia, metodi fisici della biologia, parassitologia, virologia, nonche' all'interno di altri settori scientifico-disciplinari coerenti con le finalita' del diploma.
L'indirizzo seguito dallo studente e' riportato nel certificato di diploma ma cio' non comporta limitazioni all'attivita' professionale o all'accesso ai corsi post-diploma.
9. Le unita' didattiche del corso di diploma in analisi chimico biologiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche, chimica o di altri corsi di laurea o di diploma affini.
10. Le strutture didattiche determineranno le modalita' dell'esame finale di diploma.
11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Urbino, 13 novembre 2000
Il rettore: Bo
 
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