Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni dello statuto della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano |
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Con provvedimento n. 01742 del 23 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 28 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 18 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 23 (introduzione della possibilita', per il collegio sindacale o anche due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Soppressione del periodo: "Per le convocazioni e le delibere del comitato esecutivo si applicano i disposti degli articoli 19 e 20."); art. 25 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) compenso dei sindaci: "L'assemblea ordinaria nomina ... i sindaci effettivi e supplenti e determina il compenso loro spettante.", in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea sociale elegge un collegio sindacale ... che, per ... retribuzioni e' regolato dalle leggi vigenti."; b) durata in carica dei sindaci: "I sindaci durano in carica un triennio, sono rieleggibili ...", in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea sociale elegge un collegio sindacale ..., che, per ... la sua durata ... e' regolato dalle leggi vigenti". In relazione alla nomina e composizione del collegio sindacale, soppressione del periodo: "... che, per la sua composizione, ... le sue funzioni ... e' regolato dalle leggi vigenti."). Nuova disciplina in materia di: a) criteri di scelta dei membri del collegio sindacale: iscrizione all'Albo dei revisori contabili o, comunque, a norma dei regolamenti emanati in materia ex art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, e norme collegate e successive modificazioni; b) requisiti di onorabilita' e professionalita' dei membri del collegio sindacale; c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'; d) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale. |
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