Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 15 novembre 2000
Integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto, ammettendo alla rete qualsiasi tabaccaio che ne faccia richiesta;
Visto che l'art. 33 citato ha ricevuto attuazione a mezzo del decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, secondo cui la rete di raccolta dovra' passare da 15.000 punti a circa 35.000 punti complessivi;
Considerato che l'allargamento della rete non puo' piu' essere rinviato per la valenza che la stessa assume per i servizi di interesse pubblico ad essa connessi;
Considerato, a tal riguardo, l'impegno assunto dal Sottosegretario di Stato per le finanze alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, svoltasi il 19 settembre 2000, sulla gestione dei giochi e sul Lotto;
Considerato che i costi degli impianti e della gestione per l'allargamento sono stati stimati in circa 1.000 miliardi di lire;
Rilevato che non sussistono le condizioni di bilancio perche' l'amministrazione possa assumere il sopra stimato onere;
Considerato che la societa' Lottomatica e' partecipe in modo specifico e diretto dell'esercizio dei pubblici poteri inerenti al gioco;
Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 17 marzo 1993, secondo cui la durata della concessione e' fissata in nove anni (comma 1), con l'intesa che (comma 3) "alla scadenza la presente concessione si rinnovera' tacitamente per un egual periodo, salvo disdetta dell'amministrazione, da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa";
Vista la lettera del 14 settembre 2000, con cui la societa' Lottomatica ha manifestato la sua disponibilita' a certe condizioni a sostenere tutti gli oneri connessi all'estensione della rete del Lotto;
Considerato altresi' che nel corso delle trattative il concessionario ha confermato la citata disponibilita' a fronte di una maggiore stabilita' del rapporto concessorio nei limiti massimi gia' valutati dalla Comunita' europea;
Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico a che la medesima societa', senza alcun costo aggiuntivo per l'erario, provveda all'allargamento della rete, a fronte di una maggiore stabilita' del rapporto e certezza della durata della gestione;
Rilevato tuttavia che tale durata non potra' superare il complessivo periodo di diciotto anni, gia' previsto (salvo disdetta o revoca) dalla concessione in vigore;
Rilevato infatti che trattasi dell'originario termine ultimo di individuazione del concessionario, termine che l'amministrazione aveva a suo tempo programmato con il citato art. 6, comma 3 della concessione;
Ritenuto che puo' sopperirsi alla mancanza di fondi con la previsione di rendere certo il dies ad quem della concessione, salvi i casi di inadempimento del concessionario;
Rilevato che il potere di disdetta di cui all'art. 6, comma 3, della concessione va subordinato alla negativa verifica dell'amministrazione circa l'avvenuta attivazione tecnica dei punti previsti dal programma di ampliamento della rete;
Rilevato che nella predetta ipotesi di disdetta, deve essere comunque garantito al concessionario l'indennizzo determinato in base al consueto criterio, di cui all'art. 936 del codice civile, della minor somma fra lo speso ed il migliorato;
Ritenuto necessario sulla base dell'attivita' svolta dalla Lottomatica integrare la concessione con nuove previsioni a salvaguardia dell'interesse pubblico, in accordo con il concessionario;
Viste le indicazioni contenute nella nota del 14 novembre 2000, del Sottosegretario di Stato delegato per materia;
Decreta:
Art. 1.
Il comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale 17 marzo 1993 ed il successivo comma 6 del medesimo articolo, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le commissioni giudicatrici delle gare indette dal concessionario sono nominate dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".
"6. Il Presidente ed i componenti delle commissioni sono scelti sulla base di specifiche competenze professionali, correlate alla tipologia delle gare da espletare".
 
Art. 2.
All'art. 6 dopo il comma 3 del decreto ministeriale 17 marzo 1993, sono inseriti i seguenti nuovi commi:
3-bis. Salvo il potere di revoca previsto dall'art. 3, la disdetta di cui al precedente comma 3 puo' essere dichiarata dall'amministrazione solo nel caso in cui accerti, alla data della verifica di cui al successivo comma, la mancata attivazione tecnica, per cause imputabili al concessionario, in misura superiore al 10%, dei punti di cui ai provvedimenti da essa adottati e comunicati secondo le modalita' di cui al successivo art. 8, comma 1-bis, a fronte di indennizzo della minor somma fra lo speso ed il migliorato.
Nei casi di mancato adempimento degli obblighi di attivazione che non comportino la disdetta della concessione, si applichera' una penale commisurata a L. 1.000.000 per punto-anno.
3-ter. La verifica di cui al comma precedente, da effettuarsi sette mesi prima della data di scadenza di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, in contraddittorio con il concessionario, e' demandata ad una Commissione ministeriale nominata dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e presieduta da un magistrato amministrativo.
3-quater. La commissione di cui al comma precedente riferisce gli esiti della verifica al direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
3-quinquies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, sulla base della relazione finale della commissione di cui al comma 3-ter, le determinazioni in ordine alla eventuale disdetta di cui al comma 3.
 
Art. 3.
All'art. 8 dopo il comma 1 del decreto ministeriale 17 marzo 1993 e' inserito il seguente nuovo comma:
1-bis. Il concessionario e' obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, l'attivazione del servizio presso le ricevitorie di cui al decreto direttoriale 30 dicembre 1999, fermo restando il rispetto integrale della normativa interna e comunitaria in materia di gare pubbliche europee per forniture e servizi, nei due anni successivi dall'efficacia del presente decreto, con cadenza mensile di almeno 1.000 ricevitorie, i cui provvedimenti siano stati comunicati al concessionario dall'amministrazione con preavviso minimo di tre mesi.
 
Art. 4.
L'art. 20 del decreto ministeriale del 17 marzo 1993, e' sostituito dal seguente:
"Impegni specifici del concessionario
1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, garantisce che:
a) le azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite senza preventiva autorizzazione vincolante del Ministro delle finanze. I nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto per iscritto di conoscere e vincolarsi a rispettare gli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione;
b) il capitale sociale non verra' ridotto se non previa autorizzazione del Ministro delle finanze.
2. Il concessionario ha facolta' di quotarsi presso il mercato borsistico. A far tempo dalla richiesta di quotazione non si applica quanto previsto nel precedente comma 1, alle lettere a) e b). L'acquisizione comunque attuata da parte di terzi, diversi dagli attuali soci della societa', del controllo della stessa, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 codice civile, e' soggetta all'autorizzazione del Ministro delle finanze che provvede entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. La nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato/Direttore generale e del presidente del collegio sindacale sara' sottoposta al preventivo gradimento del Ministro delle finanze".
 
Art. 5.
Oltre i primi tremila miliardi di incasso, per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, la riduzione costante dello 0,160%, di cui all'art. 21, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, si applica come riduzione percentuale sull'aliquota dello scaglione precedente.
 
Art. 6.
All'art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, le parole "nella misura dello 0,3% dei compensi stessi" sono sostituite dalle parole seguenti:
"nella misura dello 0,3% delle riscossioni del concessionario di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560".
 
Art. 7.
All'art. 29, comma 5, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, aggiungere dopo le parole "per la gestione del servizio stesso" le parole: "inclusi quelli stipulati per la realizzazione e gestione dell'estensione di cui al precedente articolo 8, comma 1-bis".
 
Art. 8.
1. Gli articoli 8-bis ed il comma 3 dell'art. 21, introdotti rispettivamente dagli articoli 3 e 11 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono abrogati.
2. La societa' Lottomatica sostiene gli investimenti per promozione e pubblicita' del gioco del Lotto, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sottopone preventivamente, per l'approvazione, all'Amministrazione il piano annuale per la promozione e pubblicita', in misura non inferiore al 7% del compenso percepito dal concessionario per l'anno precedente.
 
Art. 9.
Le economie di gestione della rete di telecomunicazioni del concessionario derivanti dalla prestazione, diretta o indiretta, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto sono determinate da parte di una commissione paritetica, nominata dal Direttore generale dei Monopoli di Stato, e proporzionalmente ristorate ogni anno allo Stato, dalla data di efficacia del presente decreto, nella misura percentuale di utilizzo verificata dalla commissione stessa.
 
Art. 10.
La societa' Lottomatica sostiene gli oneri di funzionamento delle commissioni nominate dall'Amministrazione per le materie oggetto della concessione e provvede ad attuare un sistema di monitoraggio del gioco del Lotto per l'analisi e lo studio dell'andamento delle giocate.
 
Art. 11.
La concessione resta ferma in ogni altra clausola non modificata con il presente decreto.
Roma, 15 novembre 2000
Il direttore generale: Cutrupi
 
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