Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Carciofo romanesco del Lazio"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Carciofo romanesco del Lazio" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del Carciofo romanesco con sede in Roma, via Fabio Massimo n. 72, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appreso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO"
Art. 1.
Denominazione.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo romanesco del Lazio" e' riservata al carciofo (Cynara scolymus L.) di tipo romanesco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione
Le cultivar di "Carciofo romanesco del Lazio" da inserire nella piattaforma varietale vengono di seguito descritte: Castellammare e relativi cloni.
a) Caratteristiche morfologiche.
Pianta: taglia media o grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai cm 30, portamento espanso, attitudine pollonifera media.
Foglia: colore verde scuro, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media.
Capolino principale: sferico, compatto, con caratteristico foro all'apice, dimensioni grandi, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo di grosso spessore.
b) Caratteristiche produttive.
Produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, per utilizzazione conserviera.
Capolini per pianta: produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, 5-8 capolini per utilizzazione conserviera.
Epoca di produzione: precoce con inizio gennaio. Campagnano e relativi cloni.
a) Caratteristiche morfologiche.
Pianta: taglia grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai 50 cm, portamento molto espanso, attitudine pollonifera scarsa.
Foglia: colore verde cinerino, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media.
Capolino principale: sferico, compatto con caratteristico foro all'apice, dimensioni molto grandi, brattee esterne con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo, di grosso spessore.
b) Caratteristiche produttive.
Capolini per piante: produzione media circa 8-10 capolini per pianta per consumo fresco e 4-5 per utilizzazione conserviera.
Epoca di produzione: tardiva, con inizio marzo-aprile.
Art. 3.
Zone di produzione
La zona di produzione e' limitata ad alcune aree delle province di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine del prodotto
Il carciofo nelle campagne laziali e' conosciuto sin da epoca romana, probabilmente gia' gli etruschi raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione e' praticata in tutte le zone di cui all'art. 3 da oltre trenta a oltre cinquanta anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in varie zone. A Ladispoli da oltre cinquanta anni viene festeggiato il carciofo romanesco, altre sagre del carciofo romanesco si tengono a Campagnano e Sezze, per citare solo le piu' importanti.
Il carciofo romanesco si e' adattato splendidamente alle condizioni climatiche laziali aiutato anche dalle caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si e' radicato fortemente nella cultura gastronomica della regione con tantissime ricette e utilizzi culinari e ha assunto negli anni una rilevante importanza economica.
Art. 5.
Metodo di produzione Preparazione del terreno ed impianto.
Lavorazione principale: ad una profondita' di 50-60 cm con aratura o rippatura seguita da una lavorazione superficiale; tale operazione deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfo-potassici ed eventualmente del fertilizzante organico.
Data di impianto: da agosto a ottobre.
Distanza di impianto minima e massima da adottare: m 1-1,60 tra le file, m 0,80 - 1,20 sulla fila.
Analisi del terreno: obbligatorie per nuovi impianti. Irrigazione.
Al fine di anticipare il risveglio vegetativo, si possono effettuare interventi irrigui a partire da agosto. A fine inverno sono consentiti interventi di soccorso solo in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente asciutte. In generale, sono sufficienti dai tre ai cinque interventi irrigui di 300-350 mc/ha/turno. Operazioni colturali.
La dicioccatura puo' essere manuale o meccanica.
Al fine di reintegrare la sostanza organica nel terreno e' obbligatorio lasciare i residui colturali sul terreno previa sminuzzamento e interramento.
Le piante infette da patogeni (verticillium spp., fusarium e nemotodi galligeni) devono essere accuratamente allontanate dal campo e bruciate.
La scarducciatura si effettua solitamente tra la seconda e la terza decade di settembre e tra novembre e dicembre.
Per il "Carciofo romanesco del Lazio" viene allevato un solo carduccio per pianta. Sono vietati i trattamenti con fitoregolatori. Modalita' di raccolta e resa produttiva.
La raccolta si effettua a mano, scalarmente e con modalita' diversa in relazione al tipo di presentazione al mercato (art. 6).
L'epoca di raccolta inizia in gennaio e potra' protrarsi fino a maggio. Durata e avvicendamento della carciofaia e caratteristiche qualitative.
La permanenza della carciofaia in campo non deve superare i quattro anni, si dovra' inoltre effettuare un avvicendamento triennale.
Il "Carciofo romanesco del Lazio" ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;
diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette;
colore da verde a violetto;
forma di tipo sferico.
Le altre caratteristiche qualitative del prodotto devono rispondere alle "Norme di qualita'" previste dal regolamento CEE n. 58/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esclusione della categoria "2" prevista dalle stesse norme di qualita'. Per il consumo locale tradizionale e' consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del "Carciofo romanesco del Lazio" in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza (regolamento CEE n. 448/97 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La verifica della provenienza del prodotto e del legame con l'ambiente di produzione verra' effettuata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, che gestira' un apposito elenco di produttori dell'I.G.P. "Carciofo romanesco del Lazio".
Art. 7.
Organismo di controllo
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 sara' effettuato attraverso "Agroqualita'" organismo certificatore con sede in Roma - Via Montebello n. 8, in conformita' alle vigenti norme in materia.
Art. 8.
Etichettatura
Oltre alla denominazione di cui all'art. 1 e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, are, fattorie, zone e localita' comprese nei comuni di cui all'art. 3 e dai quali effettivamente proviene il carciofo con la indicazione geografica protetta.
Il marchio dovra' essere riprodotto cosi' come depositato con una scritta concentrica esterna verde in campo giallo riportante la seguente dicitura: "Carciofo romanesco del Lazio"; e in basso in nero "I.G.P.". Al centro la figura di un capolino di carciofo in campo rosa tendente all'arancio.
Imballaggio: confezioni sigillate ricoperte con rete di plastica o foglio di plastica trasparente.
Il marchio verra' apposto lateralmente nella confezione. Nel caso di vendita in mazzi verra' inserito in una fascia che avvolge gli stessi. ----> Vedere IMMAGINI alle Pag. 74 - 75 della G.U. <----
 
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