Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della Augusta assicurazioni S.p.a., in Torino |
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Con provvedimento n. 01736 del 20 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (riformulazione dell'articolo: "L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove in Italia... (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea degli azionisti ... e' convocata dal consiglio di amministrazione ... anche fuori dalla sede sociale, purche' in Italia). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "L'assemblea e' inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge" in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria sia straordinaria, e' convocata ... nei casi, modi e termini di legge . ."). Nuova disciplina in materia di: a) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria (ai fini dell'approvazione del bilancio): almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora l'attivita' riassicurativa sia esercitata in misura rilevante; b) soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea: possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al Presidente; art. 12 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) soggetti preposti alla convocazione del consiglio: "Il consiglio di amministrazione si riunisce ... su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori o di due sindaci effettivi. In caso di assenza del presidente, il consiglio e' convocato dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati."; in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione si raduna ogni qualvolta il presidente, o chi lo sostituisce, lo ritenga opportuno, oppure su domanda di piu' di due o piu' amministratori."); b) soggetti preposti alla presidenza del consiglio: "Le adunanze sono presiedute dal presidente; in sua assenza, dal vice presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in loro assenza, dall'amministratore piu' anziano di nomina e a parita', da quello piu' anziano di eta'." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le sedute del consiglio ... sona presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, dal vice presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, la presidenza e' assunta da altro amministratore designato dal consiglio."); c) luogo di convocazione del consiglio: "Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purche' in Europa ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Le sedute del consiglio possono essere tenute anche fuori dalla sede sociale, purche' in Italia ..."); fuori dalla sede sociale, purche' in Italia ..."); d) modalita' di convocazione del consiglio anche in casi di urgenza: "La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza in cui sara' sufficiente il preavviso di un giorno." - in luogo della precedente previsione statutaria: "La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera o telegramma, salvo casi di urgenza, in cui bastera' il preavviso di un giorno.). Nuova disciplina in materia di: a) soggetti preposti alla convocazione del consiglio: possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al presidente; b) modalita' di tenuta delle adunanze del consiglio; possibilita' di tenuta delle adunanze del consiglio di amministrazione anche per video-teleconferenza: condizioni ed effetti; art. 14 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano stati delegati poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'; art. 15 (riformulazione dell'articolo: "Il presidente del consiglio di amministrazione nonche', se nominati, il vice presidente e l'amministratore delegato hanno in via disgiunta la rappresentanza legale della societa' in giudizio oltreche' per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'assemblea o dal consiglio stesso." - in luogo della precedente previsione statutaria in tema di rappresentanza legale della societa'); art. 17 (nuova disciplina in materia di: a) nomina del Presidente del collegio sindacale: modalita' e criteri; b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale). |
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