Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma. |
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Con provvedimento n. 01738 del 21 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Societa' italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: Art. 11 (Riformulazione dell'articolo in tema di modalita' temporali di riunione dell'assemblea ordinaria: "... almeno una volta l'anno entro il termine previsto dalla legge dopo la chiusura dell'esercizio sociale ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "... ogni anno nel termine voluto dalla legge dopo la chiusura dell'esercizio sociale". Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) competenze dell'assemblea ordinaria: ". . . Essa, oltre alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, espleta le proprie funzioni in merito alle attivita' di seguito indicate:..." - in luogo della precedente previsione statutaria: ".... Essa, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno: ..."; b) elencazione delle attivita' di competenza dell'assemblea ordinaria: "1) esamina ed approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori;" - in luogo della precedente previsione statutaria: "... 2) discute, modifica ed approva il bilancio annuale;"; ".... 3) prende cognizione dei risultati delle attivita' di vigilanza svolta nell'esercizio dal collegio sindacale e delle eventuali omissioni e fatti censurabili rilevati" - in luogo della precedente previsione statutaria: "1) prende cognizione della relazione del consiglio e del rapporto dei sindaci". Nuova disciplina in materia di competenze dell'assemblea ordinaria in relazione al bilancio consolidato: "2) nei casi in cui ricorrano i presupposti per la predisposizione del bilancio d'esercizio consolidato, l'assemblea ne prende atto unitamente alla relazione sulla gestione consolidata predisposta dagli amministratori". In relazione alle competenze dell'assemblea ordinaria in materia di nomine, introduzione di un ulteriore comma - in luogo del precedente comma unico -, cosi' riformulato ed innovato: "Con riferimento alle durate dei rispettivi incarichi l'assemblea ordinaria provvede alle seguenti nomine: 1) nomina gli amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione e determina il loro compenso . . . - in luogo della precedente formulazione: "3) nomina gli amministratori e determina il loro compenso ..."; "2) nomina i sindaci effettivi e supplenti ed il Presidente del collegio. Inoltre determina il compenso dei sindaci effettivi" - in luogo della precedente formulazione: "4) determina la retribuzione dei sindaci, nomina i medesimi ed il Presidente del collegio sindacale"); Art. 12. (Con riferimento alle previgenti disposizioni statutarie in tema di convocazione dell'assemblea straordinaria, introduzione della seguente nuova casistica: "... 3) dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 151 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", in relazione all'estensione, anche al collegio sindacale, o ad almeno due suoi membri, della possibilita' di convocare l'assemblea straordinaria, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione); Art. 14. (Riformulazione dell'articolo in relazione al contenuto dell'avviso di convocazione: "L'avviso, oltre a contenere ..., indichera' la data prevista per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'avviso, oltre a contenere ... indichera' quando si terra' la eventuale assemblea in seconda convocazione". Introduzione della possibilita', anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998). Art. 16. (Riformulazione dell'articolo in relazione alle competenze del Presidente dell'assemblea: "Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri .... per constatare la regolarita' di costituzione dell'assemblea e l'esistenza del numero legale per deliberare .... e per stabilire le modalita' di votazione" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri .... per constatare se l'assemblea e' regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare .... e per stabilire il modo di votare". Nuova disciplina in materia di presidenza dell'assemblea: possibilita', anche per un componente del collegio sindacale, di presiedere l'assemblea qualora la convocazione sia stata effettuata dal collegio medesimo ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. Sostituzione delle parole "L'assemblea" - in luogo delle precedenti: "Il Presidente" - in relazione alle nuove competenze soggettive in materia di nomina di un segretario o di eventuali due scrutinatori). Art. 28. (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, nonche' del comitato esecutivo se nominato, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); inserimento nuovo art. 30-bis (Disciplina delle funzioni e competenze del Direttore generale: a) dare attuazione alle deliberazioni degli organi amministrativi; b) impegnare la societa' nell'ambito delle deleghe e procure conferitegli; c) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se nominato ed all'assemblea dei soci: funzioni consultive e di segretario; d) coadiuvare gli organi amministrativi in relazione agli obblighi di informativa sull'andamento societario previsti dalla vigente normativa). Art. 31. (Riformulazione dell'articolo in materia di: a) nomina e composizione del collegio sindacale, nomina del Presidente e compenso dei sindaci effettivi: "L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. Nomina inoltre due sindaci supplenti . . . Il Presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale composto di un Presidente e di due sindaci effettivi. Saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti ... L'assemblea determina la retribuzione del Presidente e dei sindaci effettivi"; b) attribuzione, doveri e durata dei sindaci: "attribuzioni, doveri e durata dei sindaci sono quelli previsti dalla legge" - in luogo della precedente previsione statutaria: "attribuzioni, doveri e durata dei sindaci in carica sono stabiliti dalla legge"; c) rieleggibilita' dei sindaci uscenti: soppressione delle parole "di carica". Nuova disciplina in materia di: a) situazioni di ineleggibilita' e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; b) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, se nominato: modalita'. Art. 33. (In tema di ripartizione degli utili risultanti dal bilancio, sostituzione, alla lettera c), delle parole: ", . . . come previsto al punto 1) del secondo comma dell'art. 11 ..." - in luogo delle precedenti: "... come previsto al punto 3) dell'art. 11 ..." - in relazione alla destinazione dell'utile "rimanente a disposizione dell'assemblea per eventuali emolumenti agli amministratori ..." (in connessione con le modifiche apportate al precedente art. 11 del presente statuto). |
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