Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI VERONA
DECRETO 29 settembre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 20 luglio 1999;
Decreta:
La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
Articolo unico
Dopo l'art. 222 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' modificato lo statuto della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.
Statuto della scuola di specializzazione
in medicina interna
Art. 223.
Nell'Universita' degli studi di Verona e' istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che si articola negli indirizzi di medicina interna e medicina d'urgenza.
La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.
La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.
Art. 224.
La durata della scuola di specializzazione in medicina interna e' di cinque anni.
Lo sdoppiamento negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza avviene al quarto anno di corso, dopo un primo triennio comune. La sede amministrativa della scuola e' situata presso il dipartimento del direttore della scuola.
L'ordinamento di ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore complessive di didattica (formale, seminariale, meetings multidisciplinari, ecc.) ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e quelle ospedaliere convenzionate, fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Tale ordinamento della scuola disciplina gli specifici standard formativi.
Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Verona con i suoi istituti/dipartimenti, nonche' le strutture ospedaliere del S.S.N. individuata nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992, e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Le strutture ospedaliere convenzionate devono rispondere, nel loro insieme, a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.
Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.
La formazione avviene nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio, nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto-legge n. 257/1991).
Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola di medicina interna dell'Universita' di Verona e' in grado di accettare un numero massimo di quindici iscritti per ogni anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi.
Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' e quello dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed alla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
Il numero degli iscritti alla scuola di medicina interna dell'Universita' di Verona non puo superare quello totale determinato nel presente statuto.
Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso le universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di medicina interna possono essere iscritti alla scuola stessa purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'inizio del corso. Durante tale periodo acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
Art. 225.
Il consiglio della scuola, al fine di garantire lo scopo di cui all'art. 223 e gli obiettivi previsti nel presente articolo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in medicina interna, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione dei periodi temporali dell'attivita' didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, riportati nella tabella A.
L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in medicina interna nella tabella B.
Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai pretendenti commi e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
Art. 226.
All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specilizzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo dei medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il consiglio della scuola puo' autorizzare, su richiesta dello specializzando, la frequenza in strutture accreditate e/o esterne alla scuola, di adeguato livello scientifico e coerenti con le finalita' della scuola stessa, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione di ciascun periodo di frequenza il consiglio della scuola, dopo verifica di idonea documentazione, riconosce l'equipollenza dell'attivita' svolta.
Art. 227.
L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.
Lo specializzando, per essere all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B.
Art. 228.
L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in medicina interna e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto-legge.
L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
Art. 229.
Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in medicina interna (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
La tabella relativa ai requisisti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.
Tabella A
AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Area comune Area della fisiopatologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.
Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna. Area della metodologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonche' di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.
Settori: F01X statistica medica, F04B medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. Area della clinica e della terapia.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini piu' appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie piu' efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.
Settori: F07A medicina interna.
Indirizzo di medicina interna Area della medicina clinica e delle specialita' internistiche.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.
Settori: F07A medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I- specialita' mediche, F04C oncologia medica. Area della terapia avanzata.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalita', ivi comprese le terapie da applicare nel paziente critico.
Settori: F07X farmacologia, F07A medicina interna. Area della clinica specialistica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.
Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.
Indirizzo di medicina d'urgenza Area di medicina d'urgenza.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni d'urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico e traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.
Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale. Area delle urgenze.
Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.
Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.
Tabella B
STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici: Medicina clinica.
avere steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio di sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascitico, liquido pleurico, escreato, feci, ecc.);
avere steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;
avere eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;
avere firmato almeno 100 ECG, avere eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;
avere eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, tra l'altro, l'inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavita', incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca. Diagnostica per immagini.
avere controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;
avere discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici. Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna.
avere eseguito almeno altri 50 casi di degenti dei quali almeno 30 specialistici;
avere eseguito almeno 50 casi in day-hospital. Indirizzo di medicina d'urgenza.
avere compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed avere compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica o in rianimazione;
avere eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacita' di esecuzione, le seguenti manovre:
disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;
laringoscopia;
intubazione oro-naso-tracheale di necessita';
somministrazione endotracheale di farmaci;
accesso chirurgico di emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;
defibrillazione cardiaca;
massaggio cardiaco esterno;
massaggio del seno carotideo;
ossigenoterapia: metodi di somministrazione;
assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;
posizionamento di catetere venoso centrale;
toracentesi;
cateterismo vescicale;
sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;
lavaggio gastrico e intestinale;
posizionamento sonda Blakemore;
paracentesi esplorativa ed evacuativa;
anestesia locoregionale;
disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;
prelievo di sangue arterioso;
tamponamento emorragie; applicazione di lacci;
puntura lombare;
tamponamento nasale;
otoscopia;
metodi di immobilizzazione paziente violento;
immobilizzazione per fratture ossee e profilassi lesioni midollari.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.
Verona, 29 settembre 2000
Il rettore: Mosele
 
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