Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 23 novembre 2000, n. 354
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
230 del 2 ottobre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4817):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato), dal Ministro delle finanze (Del Turco) e dal
Ministro del tesoro (Visco) il 2 ottobre 2000.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 3 ottobre 2000 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 9a, 10a e 11a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 5 ottobre 2000.
Esaminato dalla 6a commissione il 5, 10, 11, 12, 18 e
19 ottobre 2000.
Esaminato in aula il 24 ottobre 2000 e approvato il 25
ottobre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7395):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 26 ottobre 2000 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, V, X, XI, XIII, XIV
e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 2, 7, 8 e 9 novembre
2000.
Esaminato in aula il 14 novembre 2000 e approvato il 17
novembre 2000.
 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
SETTEMBRE 2000, N. 268.
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
"Art. 01 (Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212). - 1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Interventi a favore dei pensionati). - 1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, e' corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno, un importo pari a L. 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso e' disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di L. 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfettario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma 1.
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale".
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "sugli oli minerali,", sono inserite le seguenti: "sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonche' sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto".
All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di L. 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.
4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale".
All'articolo 5:
al comma 4, le parole: "per quintale" sono sostituite dalle seguenti: "per 100 chilogrammi"; sono aggiunti i seguenti periodi: "In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impegnare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta e' equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed e' praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze puo' essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilita' di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale";
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento".
All'articolo 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001".
 
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