Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE
DECRETO 13 novembre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente riconosciute;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
Visto lo Statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 1o marzo 2000 e dal consiglio di amministrazione dell'universita' in data 27 marzo 2000;
Vista la nota rettorale prot. 1476/II/ds in data 2 maggio 2000 con la quale sono state trasmesse al MURST le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Visto il decreto ministeriale 1o giugno 2000, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita' sulla proposta di modifica di statuto;
Viste le successive deliberazioni assunte all'unanimita' in merito sia dal senato accademico sia dal consiglio di amministrazione dell'universita' rispettivamente in data 12 luglio 2000 e 14 settembre 2000, con cui sono stati accolti tutti i rilievi formulati;
Vista la nota rettorale protocollo n. 2384/II/ds in data 3 ottobre 2000, con la quale sono state nuovamente trasmesse al MURST le modifiche di statuto che accolgono i rilievi formulati, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, della legge n. 168/1989;
Considerato che la nota ministeriale in data 30 ottobre 2000, protocollo n. 2950 ufficio I DAUS non contiene osservazioni o rilievi relativi alle modifiche di statuto come successivamente riformulate;
Decreta:
Lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come segue: Titolo II - Autorita' accademiche - Capo I - Generalita' - Art. 7. - Organi di governo Comma 1.
Sono organi di governo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il senato accademico;
c) il presidente;
d) il rettore.
Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'universita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Titolo II - Autorita' accademiche - Capo II - Il consiglio di amministrazione - Art. 9. - Attribuzioni. Comma 1.
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) programma la gestione e lo sviluppo economico in funzione delle proposte del senato accademico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'universita', deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre;
b) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;
c) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager di chiara fama italiani e stranieri;
d) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;
e) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi all'universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;
f) stipula contratti di affidamento e di supplenza, contratti per collaboratori linguistici e per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica, su proposta del senato accademico;
g) delibera sulle modifiche di statuto su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facolta' per le materie relative all'ordinamento didattico;
h) approva i regolamenti di cui all'art. 2, del presente statuto, su proposta degli organi competenti;
i) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di laurea, diplomi universitari, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attivita' didattica superiore;
j) delibera, su proposta del senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta', corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore;
k) nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere conforme del senato accademico, e ne determina la durata. Titolo II - Autorita' accademiche - Capo III - La giunta
dell'universita' - Art. 13 - Giunta dell'universita'. Comma 1.
La giunta dell'universita' e' costituita dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, da due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo che funge da segretario. Comma 2.
Essa si riunisce ogni qualvolta il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta del rettore o di almeno due dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute, occorre la presenza di almeno tre componenti. Comma 3.
La giunta dell'universita' puo' deliberare sui seguenti atti di ordinaria amministrazione:
a) acquisti di attrezzature, apparecchiature e arredi;
b) contratti di manutenzione;
c) attribuzione di affidamenti interni ed esterni e stipulazione di contratti per corsi ufficiali ed integrativi;
d) funzionamento dei laboratori;
e) attribuzione di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca e di borse di ricerca e addestramento didattico;
f) attribuzione di cicli di conferenze e seminari;
g) stipulazione di contratti e convenzioni per attivita' di ricerca;
h) approvazione degli atti concorsuali relativi all'assunzione di personale tecnico-amministrativo.
La giunta dell'universita' puo' inoltre assumere ogni deliberazione in caso di urgenza e necessita'. In tal caso le delibere della giunta dell'universita' sono immediatamente esecutive, ma debbono essere portate alla prima riunione del consiglio di amministrazione per la ratifica. In caso di mancata ratifica, esse si intendono decadute e da tale momento cessano la loro efficacia. Il consiglio di amministrazione puo' ampliare, all'inizio di ogni anno, gli ambiti delle competenze conferite alla giunta dell'universita' e determinarne criteri e limiti. Titolo II - Autorita' accademiche - Capo V - Il rettore - Art. 16. - Compiti e attribuzioni del rettore. Comma 3.
Il rettore:
a) convoca il senato accademico, provvedendo all'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica e scientifica;
c) vigila sul funzionamento dell'universita';
d) da', nelle materie di sua competenza, direttive al direttore amministrativo;
e) esercita l'autorita' disciplinare, secondo la normativa vigente;
f) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza;
g) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti per quanto riguarda l'attivita' didattica e scientifica. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;
h) nomina uno o piu' prorettori e ne precisa i poteri;
i) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate;
j) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti. Titolo II - Autorita' accademiche - Capo VI - Il direttore amministrativo - Art. 18. - Il direttore amministrativo. Comma 1.
Il direttore amministrativo:
a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'universita' e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, in conformita' alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;
b) esercita la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo, sentito il rettore;
c) dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 13 novembre 2000
p. Il rettore: Puglisi
 
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