Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO |
DECRETO 13 novembre 2000 |
Attuazione, in via amministrativa, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie. |
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 3381/1994 e della decisione 94/942/PESC sull'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso; Considerato che il regolamento (CE) n. 1334/2000, all'art. 23, abroga il regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga, all'art. 1, la decisione n. 94/942/PESC; Considerato che, nelle more dell'adozione della normativa nazionale applicativa, occorre definire le modalita' per rendere immediatamente operativo il regolamento (CE) 1334/2000 all'interno del sistema nazionale delle competenze e procedure delineate dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, nella parte in cui lo stesso non contrasti con il regolamento (CE) 1334/2000, anche al fine di evitare difficolta' alle imprese che esportano prodotti e tecnologie di duplice uso; Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e successive modifiche, recante: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; A d o t t a il presente decreto: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per regolamento, il regolamento (CE) n. 1334/ 2000 del Consiglio del 22 giugno 2000; b) per il decreto legislativo, il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. |
| Art. 2. Autorita' competente 1. L'autorita' incaricata della applicazione del presente decreto e' il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso nonche' alle relative misure di controllo ai sensi del regolamento e del decreto legislativo, nella parte in cui quest'ultimo non contrasti con il regolamento medesimo. |
| Art. 3. Comitato consultivo 1. Il comitato consultivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste dal regolamento. Il termine predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario svolgere ulteriore attivita' istruttoria. |
| Art. 4. Assistenza agli operatori 1. In esecuzione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento, il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV, fornira' alle categorie esportatrici interessate adeguata assistenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2000 Il Ministro: Letta |
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