Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 27 ottobre 2000, n. 194
Decreti ministeriali 2 agosto 1999, n. 278, e 12 agosto 1999. Istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni riservate al CONI. Istruzioni operative e soluzione di quesiti.

Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici IVA
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale dei servizi generali e del
personale - Div. ex VIII enti
pubblici
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale
affari generali - Servizio polizia
amministrativa e sociale
Al Comando generale della Guardia
di finanza - III reparto operazioni
- Ufficio fiscalita'
Al Segretariato generale
Al servizio consultivo ed ispettivo
tributario
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
All'UNIRE
Al CONI
Allo SNAI - Sindacato nazionale
agenzie ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Alla SOGEI S.p.a.
Al sindacato nazionale allibratori
Alla Sisal S.p.a.
Alla Lottomatica S.p.a.
Alla Tesoreria provinciale dello
Stato - Sezione di Viterbo 1. Premessa.
Com'e' noto, con il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e' stato approvato il regolamento recante l'istituzione e la disciplina di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa e, in particolare, di una nuova scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101".
Tale decreto costituisce attuazione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco e la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. Il medesimo art. 16 stabilisce altresi', per le predette scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
Con successivo decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999, emanato in attuazione dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 1999, sono state istituite per gli anni 1999 e 2000 nuove scommesse a totalizzatore su gare automobilistiche e motociclistiche.
Con decreto del Ministero delle finanze 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2000, sono state definite le regole amministrative e contabili per la gestione della scommessa "Formula 101", in attuazione dell'art. 24 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278.
Con circolari del 26 febbraio 1999, n. 51/E, e del 3 settembre 1999, n. 183/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'osservanza degli obblighi documentali e all'applicazione dell'imposta unica da parte degli assuntori delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle gestite dal CONI. Con circolari del 15 marzo 2000, n. 48/E, e del 5 luglio 2000, n. 137/E, sono stati risolti alcuni quesiti concernenti la medesima materia.
Con la presente circolare si affrontano ulteriori problematiche interpretative e applicative sottoposte da piu' parti all'attenzione di questo Dipartimento. 2. Soggetti autorizzati all'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle gestite dal CONI.
L'art. 16 della citata legge n. 133 del 1999 ha affidato l'esercizio delle scommesse in argomento ai soggetti concessionari del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (cioe' le scommesse sulle corse dei cavalli) e del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 (cioe' le scommesse sportive riservate al CONI), che, a tal fine, impiegano sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevedere l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 278 del 1999 che prevede anche la facolta' del Ministero delle finanze di attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi dai concessionari abilitati a norma dei citati decreto del Presidente della Repubblica n. 169 e decreto ministeriale n. 174 del 1998, previo avviso pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Nella stessa ottica, l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto ministeriale n. 278 dispone, relativamente alla gestione della scommessa "Formula 101", che il Ministero delle finanze puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi dai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate con un sistema di automazione in tempo reale.
Al riguardo, si osserva che le disposizioni normative sopra riportate subordinano il rilascio delle nuove concessioni al concorso dei seguenti presupposti:
a) i gestori dei giochi devono organizzare ed esercitare le nuove tipologie di scommesse avvalendosi di ricevitorie che intrattengano con essi rapporti contrattuali il cui schema sia stato approvato dall'amministrazione finanziaria;
b) le ricevitorie devono essere dislocate sull'intero territorio nazionale. In mancanza di esplicita previsione normativa, si ritiene, ai fini di una gestione adeguata del gioco, che la congruita' del numero delle ricevitorie debba essere valutata dall'amministrazione finanziaria;
c) il gestore deve avere la disponibilita' di un totalizzatore nazionale al quale siano collegati in tempo reale le predette ricevitorie;
d) l'attribuzione delle nuove concessioni ai gestori deve avvenire, nel rispetto delle regole della concorsualita' e trasparenza dell'affidamento, a seguito di apposito bando di gara che disciplini la relativa procedura, individuando i requisiti specifici di partecipazione, le cause di esclusione ed i criteri di aggiudicazione.
Naturalmente, nulla vieta che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di massima suesposti, producano a questo Dipartimento istanza diretta al rilascio delle concessioni in argomento, istanze che lo scrivente sottoporra' comunque ad esame preliminare in forza del generale obbligo di provvedere sulle richieste dei privati, desumibile dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima di dare inizio ad un'eventuale procedura ad evidenza pubblica. 3. Questioni riguardanti la scommessa "Formula 101".
Relativamente all'esercizio della scommessa' "Formula 101", si rileva che il citato secondo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce, altresi', che l'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione, a concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate con un sistema di automazione in tempo reale. Spetta, pertanto, solo ai concessionari dotati di un sistema informativo per l'accettazione e la totalizzazione in tempo reale delle giocate la stipula di accordi in tal senso con le ricevitorie interessate, collegate con il medesimo sistema e opportunamente dislocate sul territorio nazionale.
Al riguardo, ad ulteriore integrazione delle precisazioni fornite con le circolari ministeriali n. 183/E del 3 settembre 1999 e n. 48/E del 15 marzo 2000, si osserva che i soggetti abilitati dalla normativa soprariportata alla raccolta delle nuove scommesse e inseriti nella rete dei predetti concessionari e gestori di giochi sono tenuti soltanto a comunicare l'integrazione dell'attivita' all'ufficio competente (vedasi terzo capoverso punto, 5.2 della circolare ministeriale n. 51/E del 26 febbraio 1999).
Con l'occasione, si osserva che l'art. 12 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, istitutivo della scommessa "Formula 101" dispone che la scommessa consiste nel pronosticare le prime otto vetture classificate, secondo l'ordine di arrivo, nelle gare di Gran premio del campionato mondiale di Formula 1 e che l'ordine di arrivo e' quello stabilito dal vigente regolamento F.I.A. - Federation International de l'Automobile. La genericita' dell'espressione usata dal legislatore ha dato luogo a difficolta' interpretative, atteso che il predetto regolamento prevede piu' tipologie di ordini di arrivo. Si ritiene che l'ordine di arrivo da prendere in considerazione per l'individuazione delle unita' di scommesse vincenti non possa essere che quello emanato dalla F.I.A. dopo gli eventuali controlli effettuati dai giudici di gara in merito alla regolarita' della corsa. A tale conclusione inducono:
a) la normativa vigente e la prassi seguita per gli altri giochi (per tutti art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relativo alle scommesse ippiche);
b) la considerazione che tale interpretazione e' la piu' idonea a consentire un pronto e razionale esercizio delle scommesse in parola che resterebbe paralizzato qualora si dovesse attendere, per la determinazione delle vincite, l'ordine di arrivo definitivo emesso dopo la decisione di eventuali ricorsi che potrebbe essere adottata anche a distanza di giorni;
c) la disposizione contenuta nell'art. 17 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che impone al coordinatore organizzativo della scommessa la redazione, entro la giornata feriale successiva alla gara, del bollettino ufficiale dei punteggi vincenti. 4. Imputazione dell'imposta unica al bilancio statale.
Con circolari ministeriali 25 giugno 1998, n. 167/E, e 3 settembre 1999, n. 183/E, sono state precisate le modalita' di versamento dell'imposta unica disciplinata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Ferma restando la validita' delle istruzioni diramate con i predetti provvedimenti, si fa presente che, a seguito delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 relativamente ai capitoli 1007, 1213, 1805, sui quali affluisce rispettivamente il 35 per cento, il 25 per cento e il 40 per cento della suddetta imposta unica, e' stato istituito per ogni capitolo un nuovo articolo, contraddistinto con il numero 8 e denominato "Altre scommesse diverse da quelle ippiche e sportive", al quale imputare le quote del citato tributo applicato sui proventi derivanti dall'esercizio delle nuove scommesse.
Cio' non comporta conseguenze operative ne' per i concessionari della raccolta delle scommesse automobilistiche e motociclistiche ne' per i concessionari della raccolta delle scommesse a totalizzatore "Formula 101", Sisal S.p.a. e Lottomatica S.p.a. Tutti infatti, continueranno a versare l'imposta unica sul conto corrente postale n. 43035005 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, che procedera' alla successiva tripartizione a favore dei competenti capitoli ed articoli del bilancio statale.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
Roma, 27 ottobre 2000
Il direttore generale: Romano
 
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