Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 settembre 2000 |
Modificazione e integrazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 in materia di modifiche contrattuali per la fornitura di energia elettrica. (Deliberazione n. 170/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 settembre 2000, Premesso che: ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge numero 481/1995 i provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorita' competente; il capitolo I, titolo IV, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996) prevede che per le modifiche contrattuali, subentri e voltare derivanti da richieste degli utenti che non comportino aumenti di potenza a disposizione e' dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di L. 98.000; Vista la legge n. 481/1995; Visti: il provvedimento del CIP 30 luglio 1986, n. 42/1986 recante norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986; il provvedimento del CIP 19 dicembre 1990, n. 45/90 - recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990; il provvedimento del CIP 14 dicembre 1993, n. 15/93, recante modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993; il decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996 recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996; la deliberazione dell'Autorita' 11 dicembre 1996, n. 5/96 recante regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 204/99); la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000; la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2000, n. 112/00, recante adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 141/00, recante verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 presentate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, e per la correzione di errori materiali della medesima deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2000; Considerato che: con deliberazione n. 204/99 l'Autorita' ha istituito un nuovo ordinamento tariffario in base al quale gli esercenti determinano le opzioni offerte ai clienti del mercato vincolato e che tali opzioni devono essere presentate dagli esercenti entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, affinche' l'Autorita' ne verifichi la conformita' ai criteri di cui agli articoli 5 e 13 della deliberazione n. 204/99; ai sensi dell'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99 le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000 devono essere offerte da ciascun esercente dal lo luglio 2000; ai sensi dell'art. 5, comma 5.6 e dell'art. 13, comma 13.5 della deliberazione n. 204/99 ogni anno l'esercente comunica a ciascun cliente l'opzione tariffaria piu' conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora sia diversa dall'opzione tariffaria applicata; Ritenuto che: l'espressione "potenza a disposizione" contenuta nel capitolo I, titolo IV, comma 2 del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996 debba essere interpretata come "potenza massima a disposizione", cosi' come previsto ai titoli I, II e III dello stesso capitolo I; la previsione contenuta nel capitolo I, titolo IV, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996, nella parte che prevede il pagamento da parte dell'utente di un diritto fisso per la richiesta di modifiche contrattuali, non sia compatibile con il nuovo ordinamento tariffario, che consente ai clienti del mercato vincolato di scegliere fra opzioni tariffarie, nel caso che tali modifiche siano costituite da cambiamenti da tariffe ad opzioni tariffarie ovvero da cambiamenti di opzioni tariffarie all'interno di una data tipologia di utenza e non comportino variazioni nella potenza massima a disposizione; sia opportuno modificare la previsione richiamata all'alinea precedente al fine di assicurare condizioni che non ostacolino la scelta fra piu' opzioni a far data dal 1o luglio 2000; Delibera: Art. 1. Modificazioni ed integrazioni al capitolo I, titolo IV del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996. 1.1. Al capitolo 1, titolo IV, comma 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 l'espressione "potenza a disposizione" va sostituita con l'espressione "potenza massima a disposizione" cosi' come previsto ai titoli I, II, III dello stesso capitolo 1. 1.2. Al capitolo I, titolo IV, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "3. Il diritto fisso di cui al precedente comma 2 non e' dovuto dai clienti del mercato vincolato agli esercenti per modifiche contrattuali che, non comportando variazioni della potenza massima a disposizione, riguardino per una data tipologia di utenza cambiamenti da tariffa ad opzione tariffaria ovvero cambiamenti di opzione tariffaria ai sensi dell'art. 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, e dell'art. 13, commi 13.1, 13.2 e 13.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e sue successive modifiche e integrazioni". |
| Art. 1. Disposizioni finali 2.1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione. 2.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data del 1o luglio 2000. Milano, 13 settembre 2000 Il presidente: Ranci |
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