IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1993 e 12 luglio 1999, contenenti disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Orvieto" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 1o settembre 1997, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Orvieto, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto", mediante la previsione della possibilita' dell'utilizzo di materiale inerte per la chiusura dei recipienti contenenti il vino di cui trattasi ad esclusione delle tipologie "Orvieto "superiore " ed "Orvieto "classico superiore "; Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 ottobre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" da detto Comitato formulata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto", approvato con decreto ministeriale 1o settembre 1997, e' sostituito per intero dal seguente testo: "I vini "Orvieto e "Orvieto classico immessi al consumo con la qualifica superiore devono essere confezionati in bottiglie di capacita' non superiore a litri 1.5, chiuse con tappi di sughero. Il tappo a vite e' ammesso per le bottiglie di capacita' pari o inferiore a litri 0.375. Per i vini a denominazione di origine controllata "Orvieto , con esclusione delle tipologie "Orvieto superiore ed "Orvieto classico superiore , e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. Sulle bottiglie contenenti vino "Orvieto e "Orvieto classico , anche con la qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |