IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998; Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 28 giugno 2000; Decreta: La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato: Articolo unico Dopo l'art. 178 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' modificato lo statuto della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia. Statuto della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia Art. 179. Nell'Universita' degli studi di Verona e' istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia in due indirizzi come specificato nel successivo art. 182. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in ginecologia ed ostetricia, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia. Art. 180. La durata del corso degli studi e' di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. L'ordinamento specifico della scuola disciplina gli specifici obiettivi di formazione. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia, nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. Le strutture convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di stato italiano. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane che abbiano superato l'esame di stato italiano. Art. 181. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 176. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 175 e agli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 182. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 183. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialisti certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle B. Art. 184. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 185. Le tabelle A e B sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. I criteri sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Art. 186. La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia e' articolata in due indirizzi: a) ginecologia e ostetricia; b) fisiopatologia della riproduzione umana. Art. 187. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di sei per anno per un totale di trenta; entro questi limiti il numero e' determinato anno per anno in funzione delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 185. Tabella A PIANO DI STUDI E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Primo anno: Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 90): genetica medica, ore 10; istologia ed embriologia, ore 10; anatomia macro e microscopia dell'apparato genitale e anatomia topografica delle pelvi, ore 10; fisiopatologia della riproduzione umana, ore 20; ginecologia endocrinologica, ore 20; andrologia, ore 10; immunologia, ore 10. Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologico) (ore 75): ostetricia, ore 35; endocrinologia ostetrica, ore 20; metodologia clinica, ore 20. Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 35): medicina preventiva, ore 15; psicologia e psicosomatica, ore 10; sessuologia, ore 10. Secondo anno: Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio, (ore 60): metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale), ore 20; metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale), ore 20; citopatologia, ore 10; patologia clinica, ore 10. Gravidanza e parto a rischio, (ore 60): tecniche operatorie in ostetricia, ore 20; anatomia e istologia patologica, ore 10; ostetricia, ore 30. Ginecologia, (ore 80): metodologia clinica (diagnostica ginecologica), ore 20; anatomia e istologia patologica, ore 10; ginecologia, ore 30; diagnostica senologica, ore 20. Terzo anno: Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 30): pianificazione familiare, ore 10; organizzazione e programmazione sanitaria, ore 10; medicina legale e delle assicurazioni, ore 10. Gravidanza e parto a rischio (ore 60): tecniche operatorie in ostetricia, ore 30; diagnostica ostetrica per immagini, ore 10; ostetricia, ore 20. Medicina fetale (ore 50): ostetricia fetale (medica e chirurgica), ore 30; neonatologia, ore 20. Ginecologia (ore 60): ginecologia, ore 40; diagnostica per immagini, ore 20. Quarto anno: Gravidanza e parto a rischio (ore 70): anestesia e rianimazione, ore 10; terapia del dolore, ore 10; ostetricia, ore 50. Ginecologia (ore 90): ginecologia, ore 35; ginecologia urologica, ore 15; ginecologia-ecografia ginecologica e flussometria doppler dell'infanzia e dell'adolescenza, ore 10; tecniche operatorie ginecologiche, addominali e vaginoperineali, ore 30. Controllo della fertilita', della sterilita' di coppia e dell'educazione demografica (ore 30): immunopatologia della riproduzione umana, ore 10; diagnostica di laboratorio nella sterilita' di coppia, ore 10; diagnostica strumentale della sterilita' di coppia, ore 10. Terapia medica e chirurgica della sterilita' di coppia (ore 10): terapia medica della sterilita', ore 10. Quinto anno (indirizzo in ginecologia ed ostetricia): Ginecologia (ore 120): chirurgia addominale, ore 20; tecniche operatorie ginecologiche, addominale e vaginoperineali, ore 50; endoscopia diagnostica ed operativa, ore 10; ginecologia, ore 40. Gravidanza e parto a rischio (ore 20): ecografia ostetrica e flussimetria doppler, ore 20. Ginecologia oncologica (ore 60): ginecologia oncologica, ore 30; chemioterapia antiblastica, ore 15; radiodiagnostica e radioterapia, ore 15. Quinto anno (indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana): Andrologia (ore 20): endocrinologia andrologica, ore 10; fisiopatologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione, ore 10. Diagnostica prenatale (ore 80): fisiopatologia embriofetale e placentare, ore 10; diagnostica di laboratorio strumentale prenatale, ore 15; monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale, ore 20; teratologia, ore 15; citogenetica, ore 10. Controllo della fertilita', della sterilita' di coppia e dell'educazione demografica (ore 40): contraccezione e pianificazione familiare, ore 20; principi di educazione demografica, ore 10; psicosomatica della riproduzione, ore 10. Terapia medica e chirurgica della sterilita' di coppia (ore 60): terapia medica della sterilita' maschile, ore 15; terapia medica della sterilita' di coppia, ore 15; operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo, ore 10; operazioni andrologiche di interesse riproduttivo, ore 10; riproduzione assistita, ore 10. Tabella B CRITERIO COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: 6 mesi di chirurgia generale; attivita' di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi; attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi; almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica e' ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Verona, 29 settembre 2000 Il rettore: Mosele |