Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 novembre 2000
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3095).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Viste le leggi 11 giugno 1998, n. 267 e 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti la stato di emergenza nella regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1996, n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1o febbraio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2970 del 1o aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, n. 2991 del 3 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999, n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3062 del 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000, n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, n. 3084 del 28 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000 e la n. 3093 dell'8 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000;
Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture;
Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica in atto nella regione Campania;
Considerato che si rende necessario e urgente definire e adottare le misure di prevenzione e la pianificazione d'emergenza nei territori della regione Campania di cui all'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;
Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092 e n. 3093 e la direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000, tenendo conto degli eventuali interventi disposti dai prefetti nella fase dell'emergenza.
2. Per la prosecuzione degli interventi di emergenza gia' disposti nonche' per le nuove esigenze conseguenti agli eventi calamitosi del novembre 2000 e' assegnata la somma complessiva di lire 80 miliardi, a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verra' reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.
3. La gestione degli interventi per le calamita' dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' ripetutamente intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con i provvedimenti citati in premessa, avviene in maniera unitaria da parte di tutti i soggetti interessati.
4. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza con proprio provvedimento, su proposta delle regioni, vengono individuati i comuni gravemente danneggiati, il cui territorio e' stato interessato, in misura superiore al 30 per cento da alluvionamenti o da dissesti idrogeologici.
5. Per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre nei territori della regione Puglia, Emilia-Romagna e nella provincia autonoma di Trento sono rispettivamente assegnate le somme di lire 10 miliardi, 5 miliardi e 5 miliardi a valere sulle disponibilita', esercizio finanziario 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Puglia, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.
 
Art. 2.
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
dopo le parole "cooperative di lavoro" sono inserite le seguenti: "agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali";
le parole "30 novembre 2000" sono sostituite con "31 dicembre 2000";
sono aggiunti i seguenti commi:
"2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilita' delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennita' non e' cumulabile con quella di cui al comma 1 ed e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi calamitosi di cui alla premessa e' sospesa fino al 31 dicembre 2000 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.
4. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3092/2000 su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.
5. Il trattamento di integrazione salariale non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.
6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall'alluvione non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresi avere specifici criteri di ammissibilita'. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnaleranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.
7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2000.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000".
 
Art. 3.
1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano ai volontari appartenenti a organizzazioni di volontariato, indipendentemente dall'iscrizione negli appositi elenchi o registri, purche' formalmente impegnate nelle operazioni di emergenza su richiesta del Dipartimento della protezione civile, delle prefetture o delle regioni interessate. Le medesime disposizioni si applicano ai volontari singoli impegnati direttamente ed espressamente dai sindaci dei comuni colpiti, nonche' ai lavoratori autonomi, appartenenti ad una delle categorie di cui sopra, entro limiti disposti dal Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 4.
1. Nel caso di enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato l'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 3090/2000, art. 6, comma 3, grava, nel limite individuale complessivo di 40 ore, a carico delle disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 e dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza sulla base di una ripartizione che gli enti locali dovranno definire con le regioni interessate.
 
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche a favore delle persone giuridiche, la cui attivita' produttiva ha sede operativa nei comuni o frazioni che per effetto degli eventi alluvionali siano rimasti isolati per assenza di collegamenti per oltre trenta giorni.
2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3093/2000 e' aggiunto il seguente periodo: "Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30 per cento del valore dei beni sara' considerata nella determinazione del contributo spettante".
 
Art. 6.
1. In deroga all'art. 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato, dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per l'esercizio finanziario 2000, possono deliberare le variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio entro il 31 dicembre 2000 per stanziare le risorse da utilizzare per gli interventi diretti ad affrontare gli eventi alluvionali dell'anno 2000.
2. Per gli enti locali di cui al comma 1 il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2001 e' prorogato al 28 febbraio 2001.
3. Nelle more della deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2001 e dell'approvazione da parte dell'organo regionale di controllo, gli enti locali di cui al comma 1, possono effettuare spese relative agli eventi alluvionali dell'anno 2000 anche in deroga all'art. 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 7.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Gli interventi devono essere progettati e realizzati rispettando le prescrizioni delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale".
2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al fine di velocizzare gli interventi, le regioni sono autorizzate a prevedere nel piano una quota di risorse destinata ad anticiparne la progettazione".
3. Il disposto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3092/2000 si applica agli enti locali gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.
4. Il magistrato per il Po e l'Anas elaborano, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, un piano straordinario per gli interventi di propria competenza nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000 e lo attivano avvalendosi delle procedure e deroghe di cui alle ordinanze n. 3081/2000 e n. 3090/2000 e successive modificazioni.
5. Per l'attuazione del piano di cui al comma precedente, il magistrato per il Po puo' avvalersi degli enti locali.
6. L'Anas puo' eseguire interventi di ripristino della viabilita' comunale e provinciale previa stipula di apposite convenzioni con gli enti locali interessati.
7. I termini di pubblicazione dei progetti degli interventi sono stabiliti in sette giorni.
8. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000 e all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 dopo le parole "18 novembre 1998, n. 415" sono inserite le seguenti: "art. 4, comma 17".
9. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si applicano nei comuni danneggiati fino a 10.000 abitanti. Gli enti locali possono avvalersi, per l'attivita' di supporto al responsabile del procedimento, di liberi professionisti iscritti in appositi elenchi speciali da istituirsi presso le regioni, il magistrato per il Po e i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
 
Art. 8.
1. Il presidente della regione Calabria, commissario delegato per l'emergenza ambientale ai sensi dell'ordinanza n. 3062/2000, provvede, d'intesa con la regione, ad attuare gli interventi urgenti per la collocazione e discarica dei materiali da rimuovere nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 e predispone, altresi', un piano straordinario per il risanamento ambientale delle discariche abusive presenti negli alvei dei torrenti e delle fiumare.
 
Art. 9.
1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 e' prorogato al 31 dicembre 2001.
 
Art. 10.
1. Per consentire il conferimento a discarica dei materiali provenienti dall'esecuzione dei lavori previsti nei piani di emergenza relativi agli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica di cui alle ordinanze n. 2499/1997, n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni, n. 3036/2000 e n. 3088/2000 il Presidente della regione Campania, nella duplice qualita' di commissario delegato per gli interventi d'emergenza suddetti e per quelli di cui all'ordinanza n. 2425/1996, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti da detta ultima ordinanza, predispone, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, un piano straordinario di siti da destinare a discarica, comprendente anche possibili interventi di risanamento ambientale di cave dismesse o altri siti da riqualificare. Il piano ricomprende anche aree per lo stoccaggio e l'ubicazione temporanea di impianti di trattamento e separazione dei materiali scavati o rimossi, aventi caratteristiche disomogenee e quindi da conferire, dopo il trattamento, a discariche diverse. Il piano puo' elaborarsi anche per stralci in relazione ad esigenze urgenti relative a singoli lavori la cui esecuzione risulti impedita per la sopravvenuta mancanza di discariche alle quali conferire i materiali. L'onere per l'attuazione e gestione del piano grava sui fondi assegnati al commissario in proporzione all'importo dei singoli piani di intervento infrastrutturale con esclusione del costo relativo agli impianti di trattamento e separazione che grava sui fondi di cui all'ordinanza n. 2425/1996.
2. Per gli adempimenti connessi alla definizione delle soglie di preallarme e allarme di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3088/2000 il commissario delegato si avvale anche della collaborazione di personale dell'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale. Il predetto ufficio assicura la disponibilita' del personale a richiesta del commissario delegato e l'onere per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza a quello normalmente effettuato, da riconoscere al suddetto personale, grava sul fondo di gestione del commissario di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3088/2000.
3. L'autorizzazione ad avvalersi di cinque esperti per i compiti istruttori del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2994/1999 cessa il 31 dicembre 2000.
 
Art. 11.
1. Per assicurare il coordinamento delle attivita' di protezione civile in relazione alle emergenze in corso e per fronteggiare adeguatamente eventuali nuove situazioni d'emergenza nella regione Campania il presidente della regione nella qualita' di commissario delegato di cui alle ordinanze n. 2499/1997, n. 2787/1998, e successive modifiche e integrazioni e all'ordinanza n. 3088/2000, realizza la sala operativa regionale di protezione civile d'intesa con l'assessore regionale alla protezione civile. La sala operativa dovra' essere collegata direttamente con quella del Dipartimento della protezione civile, e con sale operative da istituirsi a livello provinciale coinvolgendo province, prefetture e comandi provinciali dei vigili del fuoco, nonche' con i sistemi di previsione metereologica e di monitoraggio idropluviometrico ed idrogeologico gia' operanti e in corso di completamento nella regione Campania.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il presidente della regione Campania commissario delegato, per la progettazione, l'affidamento dei lavori e delle forniture di tutti i lavori, mezzi ed impianti necessari nonche' per la gestione della sala operativa, si avvale delle strutture e del personale regionale e del commissariato e utilizza le procedure e deroghe previste dalle ordinanze di cui al comma l, in quanto applicabili.
3. Il Dipartimento della protezione civile assicura l'assistenza tecnica necessaria nelle fasi di progettazione, allestimento e avvio alla gestione della sala operativa e per la formazione del personale da applicare. Il presidente della regione Campania - commissario delegato puo' stipulare convenzioni con il Dipartimento della protezione civile, con altre regioni e con soggetti pubblici e privati per assicurare il necessario supporto e l'assistenza tecnica per le attivita' di cui al comma 1 e per le attivita' di emergenza connesse.
4. La sala operativa di cui al comma 1 e' trasferita nella disponibilita' funzionale diretta della regione Campania, che nel periodo di vigenza dello stato di emergenza ne assicura la gestione d'intesa con la struttura commissariale.
5. L'onere relativo alla realizzazione degli interventi e attivita' di cui al comma 1 valutato in complessive lire 1,5 miliardi, grava sui fondi assegnati al commissario delegato con le ordinanze indicate al comma 1.
 
Art. 12.
1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3084/2000 dopo le parole "della presente ordinanza" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la corresponsione di lavoro straordinario per un periodo di trenta giorni in eccedenza rispetto a quello ordinariamente svolto e nel limite di cinquanta ore al personale della prefettura effettivamente impegnato nelle attivita' di protezione civile".
 
Art. 13.
1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2970/1999 le parole "trenta ore mensili" sono sostituite con "cinquanta ore mensili" e le parole "cinque unita'" sono sostituite con "sette unita'".
 
Art. 14.
1. Gli interventi disposti dall'ordinanza n. 3047/2000 avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche e gli interventi di riparazione danni e ripristino di edifici danneggiati, con danno maggiore del danno significativo, avvengono con le modalita' del miglioramento sismico.
2. Il commissario delegato, avvalendosi del comitato tecnico scientifico insediato presso la regione Lazio, provvede ad emettere le procedure e direttive tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico, la definizione dei livelli di contributo ammissibile, e delle soglie di vulnerabilita' e di danno, compreso il danno significativo, degli edifici oggetto di contributo.
 
Art. 15.
1. Le deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche agli interventi disposti con ordinanza n. 3024/1999.
2. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2994/1999 e' abrogata la lettera c).
 
Art. 16.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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