Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2000, n. 266
Testo del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 28 settembre 2000), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2000, n. 344 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Tariffe postali agevolate
1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1o gennaio 2002. I decreti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1o settembre 2001.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1o ottobre 2000-31 dicembre 2001, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' Poste Italiane S.p.a. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. La societa' Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a presentare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata, in attuazione di quanto previsto dal contratto di programma stipulato con il Ministero delle comunicazioni, che svolge i compiti di autorita' di vigilanza e controllo sul sistema postale.



Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 [(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(legge finanziaria 2000)], pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). - 1-6 (omissis).
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16,
comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono diifferiti rispettivamente,
al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente,
le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3,
della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate a
decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350
miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le
finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per
il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le medesime
autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le
finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22
miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c).
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2,
della predetta legge n. 448, del 1998, nei decreti ivi
previsti sono indicati i termini di presentazione delle
domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di
ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41,
comma 1, della citata legge n. 448 del 1998".
- Si riporta il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento
ordinario:
"Art. 41 (Tariffe postali agevolate). - 1. Con
decorrenza dal 1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie
per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed agli articoli 17 e
20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto,
volto ad agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto
dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge
31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999 di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei
soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di
cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le
organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le
caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del
beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di
cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i cinque
miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere
le modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino
al cinquanta per cento del contributo spettante per l'anno
precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle
relative richieste".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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