IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate - direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, recante la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, e in particolare l'art. 1, con il quale e' stata disposta la soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro indicati nelle tabelle allegate al decreto medesimo; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale e' stabilito che l'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al citato decreto n. 644/1972, e non ancora soppressi a norma dell'art. 1 dello stesso decreto n. 644, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1997, nel quale e' specificato che gli uffici distrettuali delle imposte dirette di cui alla tabella allegata al decreto medesimo continuano ad operare fino alla data di attivazione dei competenti uffici delle entrate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; Ritenuta la necessita' di prorogare l'operativita' di taluni dei predetti uffici delle imposte dirette, dal momento che, per difficolta' di ordine logistico, non sara' possibile procedere all'attivazione dei corrispondenti uffici delle entrate entro la predetta data del 31 dicembre 2000; Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, nell'introdurre, con specifico riferimento all'amministrazione finanziaria, norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha stabilito che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-ammini-strativo; Considerato che nell'ambito di tale tipologia di provvedimenti non rientra il presente decreto, l'adozione del quale rientra pertanto nelle attribuzioni dell'organo di vertice amministrativo del Dipartimento; Decreta: Art. 1. 1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette specificati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presento decreto, continuano ad operare fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate specificati nella tabella medesima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il direttore generale: Romano |