Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2000 (vai al sommario) |
|
DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345 |
Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi per la disciplina delle fondazioni liriche derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 387 del 1996, e gia' trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare la uniformita' e la continuita' degli assetti istituzionali, tenuto anche conto della identita' di compiti svolti da tali soggetti, nonche' la continuita' dei rapporti giuridici in atto, evitando altresi' conseguenze in tema di configurazione e gestione dei rapporti di lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Trasformazione 1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. 2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Esse possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999. |
| Art. 2. O r g a n i 1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati: a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione; c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Lo statuto e' eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione. 3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.". 4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 1999, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. |
| Art. 3. Disposizioni in tema di personale 1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, e' approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data. 4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione. 5. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);"; b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto". 6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: ",e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,". |
| Art. 4. Disposizioni finali 1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente. 2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. |
| Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Bianco, Ministro dell'interno Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino |
|
|
|