Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n. 265
Testo del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 27 settembre 2000), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2000, n. 343 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pagina 3), recante: "Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale trai segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (( e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.))
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.
((c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.))
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
Riferimenti normativi.
- Si riporta l'allegato I annesso al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
Allegato 1
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE
VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
Oli minerali
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri
(52/b);
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg;
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.320 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti letterre a) e
b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche

Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro].
Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi delle
abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese
e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.
Imposizioni diverse

Oli lubrificanti: lire 1.260.000 per mille kg;
Bitumi di petrolio: lire 60.000 per mille kg.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
1997, n. 287.
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante:
"Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292.
- Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16
marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i
trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con
autobus, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 074
del 20 marzo 1992.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 14 della legge
15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea):
"Art. 2 (Servizio di taxi). - 1. Il servizio di taxi ha
lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto
individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad
una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in
luogo pubblico; le tariffe sono determinate
amministrativamente dagli organi competenti, che
stabiliscono anche le modalita' del servizio; il
prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio
avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di
cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria.
Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per
l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone
espletato con natanti per il cui stazionamento sono
previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a
disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al
servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni
di competenza dell'autorita' marittima portuale o della
navigazione interna, salvo che per esigenze di
coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle
patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione
e alla sicurezza della stessa.".
"Art. 14 (Disposizioni particolari). - 1. I servizi di
taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti
i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell'ambito, dei regolamenti di cui
all'art. 5, dettano norme per stabilire specifiche
condizioni di servizio per il trasporto di soggetti
portatori di handicap, nonche' il numero e il tipo di
veicoli gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di
soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in
attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per
ogni provincia dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, previo parere del competente
ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri
della popolazione, della estensione territoriale e
dell'intensita' del movimento turistico, di cura o di
soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono
esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre
consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate
anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla
legislazione statale e le altre agevolazioni previste da
provvedimenti adottati dalle regioni.".
 
Art. 2.
1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1o settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.))
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 10, lettera
a), e 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 8 (Transazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1-9. (Omissis).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b-f) (Omissis).
11-12. (Omissis).
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera
a).".
 
Art. 3.
1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
ottobre 1999, n. 383 (Disposizioni urgenti in materia di
accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del
processo di liberalizzazione del relativo settore),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre 1999, n. 496:
"Art. 1. - 1. Al fine di compensare le variazioni
dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1o novembre 1999, e fino al 31 dicembre 1999,
le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite
nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento:
L. 755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 526.396 per mille
chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento:
L. 342.784 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per
metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
c) per usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
e b): L. 66,51 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro
cubo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise
di cui al comma 1, sono variate, in aumento o in
diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare
la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.
3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti
petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono
modificati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, tenuto conto
dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei
versamenti.
4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per
l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del
maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti
periodici dell'imposta sul valore aggiunto.".
 
Art. 4.
1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unita' abilitate alla pesca oceanica, e' corrisposta oltre alla misura sociale, una indennita' commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.
2. Le indennita' di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attivita' di pesca con attrezzi da posta e circuizione.
3. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministro e, quanto a lire 24.500 milioni; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, e' istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo dalle navi da pesca. Le modalita' di attuazione dell'intervento, che puo' essere fruito alternativamente con indennita' compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalita' di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
(( 5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca. ))
6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attivita' suddette, purche' sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.
7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano interrotto l'attivita' di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.
8. I criteri e le modalita' di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963.
9. Per l'anno 2000 il contributivo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4 (1), determinato nelle misure massime seguenti:
a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarieta' di cui alla legge n. 72 del 1992.
11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447 (2) e' liquidato con le seguenti modalita':
a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.
(1) rectius comma 10.
(2) rectius 449.
Riferimenti normativi.
- La legge 9 novembre 1999, n. 405, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre
1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti
per il settore della pesca".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- Il titolo della legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' il
seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore trasporti
e l'incremento dell'occupazione".
- La legge 8 agosto 1991, n. 267, reca: "Attuazione del
terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in
materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione
delle unita' adibite alla pesca con reti da posta
derivante".
- La legge 28 agosto 1989, n. 302, reca: "Disciplina
del credito peschereccio e di esercizio".
- Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che
esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2, e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale
di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e'
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanzionamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione".
"Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal
1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale
avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso
personale suindicato, sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'
rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.
6-bis (Benefici per imprese armatoriali che esercitano
la pesca). - 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per
la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei
segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4
e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la
pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a
quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei
benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da
pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione".
La legge 5 febbraio 1992, n. 72, reca: "Fondo di
solidarieta' nazionale per la pesca".
La legge 14 luglio 1965, n. 963 reca: "Discipline della
pesca marittima".
Il regolamento (CE) n. 1263/99 del 21 giugno 1999 del
Consiglio e' relativo allo strumento finanziario di
orientamento della pesca.
Il regolamento (CE) n. 2792/99 del consiglio del 17
dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca.
Il testo del comma 21, dell'art. 55, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"21. Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui
alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile
1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento
(CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non
concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo
delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 10 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41."
 
Art. 5.
1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre-1o ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio-1o agosto 2000, e' istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attivita' di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura e' destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.
2. Il carattere di facoltativita' o di obbligatorieta' dell'interruzione tecnica, nonche' le modalita' di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Riferimenti normativi.
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 4, della
legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima):
"Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse
biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in
materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli
impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
3, ed approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottati i successivi
piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre
di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in relazione alla evoluzione
tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi prescritti dalla presente legge debbono
essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del
mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione
delle specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo
dei prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e
relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro
e di sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del
settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima ed
all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione
delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della
flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi
di cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso
strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di
distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e
periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
di pesca e alla programmazione.".
"Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine
di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza
delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina
mercantile puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni
contenute nella prima parte del piano nazionale della
pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise
a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati,
delle specie catturabili, della distanza dalla costa e
della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.
Si intende per licenza di pesca un documento,
rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che
autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu'
aree da parte di una nave di caratteristiche determinate
con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una
nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per
ottenere la licenza di pesca.
I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12
della legge 14 luglio 1963, n. 963, sono equiparati alle
licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il
nuovo documento.
Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere
del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
a) approva il modello della licenza di pesca;
b) emana le norme necessarie per la costituzione
presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dell'archivio delle licenze di pesca;
c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove
licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle
previsioni di rilascio;
d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero
delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle
specie o delle attrezzature consentite".
 
Art. 6.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
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