Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 23 novembre 2000, n. 343
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26
SETTEMBRE 2000, n. 265. All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,", sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";
al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze". All'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1o settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4". All'articolo 4, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca".

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4808):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Amato), dal Ministro dei trasporti e della navigazione
(Bersani) e dal Ministro delle politiche agricole e
forestali (Pecoraro Scanio) il 27 settembre 2000.
Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici)
e 9a (Agricoltura), in sede referente, il 27 settembre
2000, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a, 7a, 10a,
11a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3 ottobre 2000.
Esaminato dalle commissioni riunite il 5, 11 e 18
ottobre 2000.
Esaminato in aula il 25 ottobre 2000 e approvato il 26
ottobre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7401):
Assegnato alle commissioni riunite IX (Trasporti) e
XIII (Agricoltura), in sede referente, il 30 ottobre 2000
con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite l'8, 9 e 10
novembre 2000.
Esaminato in aula il 14 novembre 2000 e approvato il 17
novembre 2000.
Avvertenza:
- Il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
226 del 27 settembre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
- Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 14.
 
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