Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 ottobre 2000
Contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2000 dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalita' ivi indicate;
Visto il comma 2 del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;
Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2000, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 2001 apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;
Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2000 dagli enti locali previsto dall'art. 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
 
Art. 2.
Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.
Le prefetture cureranno il rispetto della perentorieta' del predetto termine del 31 marzo 2001.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2000

p. Il Ministro dell'interno
Lavagnini p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda
 
----> vedere allegati da pag. 49 a pag. 54 della G.U. <----
 
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