Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 28 settembre 2000
Misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Viste le raccomandazione del Comitato scientifico dell'Unione europea del 27 giugno 2000;
Considerato che, dal 17 dicembre 1999 all'aprile 2000, il settore avicolo italiano e' stato interessato dalla piu' grave epidemia di influenza aviare mai manifestatasi in Europa, con insorgenza di 413 focolai di infezione che hanno coinvolto circa 16 milioni di volatili domestici venuti a morte o abbattuti e distrutti al fine di eradicare l'infezione;
Considerato che numerosi focolai di influenza aviare (virus a bassa patogenicita') sono stati segnalati nel mese di agosto e settembre in un'area territoriale ancora limitata della provincia di Verona;
Considerata la necessita' di contenere e di eradicare rapidamente l'infezione, al fine di prevenire la mutazione del virus e la ricomparsa di uno stipite virale ad alta patogenicita', che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;
Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili, nella zona ad elevata vocazione avicola della provincia di Verona finora coinvolta nell'epidemia, e' uno dei fattori che, in caso di influenza aviare anche a bassa patogenicita', contribuisce alla diffusione della epizoozia;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta quali l'abbattimento dei volatili degli allevamenti infetti da virus a bassa patogenicita' degli allevamenti sospetti di infezione e di contaminazione, nonche', in aree territoriali definite, dagli animali sani ricettivi, al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densita' di volatili allevati;
Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e depopolamento e' garantita anche attraverso l'erogazione di indennizzi agli allevatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli animali delle specie sensibili presenti nei focolai accertati di influenza aviare da virus a bassa patogenicita', nonche' gli animali delle specie sensibili presenti negli allevamenti sospetti di infezione o contaminazione da virus influenzale sia ad alta che a basse patogenicita' devono essere abbattuti e distrutti.
 
Art. 2.
1. Gli animali sani appartenenti alle specie sensibili alla influenza aviaria presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonche' tempi in cui dette operazioni devono essere concluse.
 
Art. 3.
1. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono essere detratti gli importi ricavati dai proprietari per l'eventuale vendita delle carni.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 168
 
Allegato

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Verona | Isola Rizza
Verona | San Pietro di Morubio
Verona | Angiari
 
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