Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341
Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui iter parlamentare peraltro non si e' ancora concluso;
Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;
Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura penale, cosi' come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui iter parlamentare non si e' ancora esaurito;
Ritenuto che e' imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, e' stabilita al 31 dicembre 2000;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: "sull'accordo delle parti," sono soppresse.
2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La separazione e' disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri.".
3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Separazione dei processi). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in liberta' per scadenza dei termini.".
4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis.".
5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".
 
Art. 2.
1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.".
2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonche' degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni caso superare i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.".
3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari," sono sostituite dalle seguenti: "In ogni stato e grado del procedimento".
4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si riducono rispettivamente della meta' del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia gia' stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado.".
5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.".
6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.".
7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".
 
Art. 3.
1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis".
2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".
 
Art. 4.
1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione puo' giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'.".
2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
 
Art. 5.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
 
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando e' necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.
2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.".
 
Art. 7.
1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.".
 
Art. 7-bis. (2)

(( 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2". ))
 
Art. 8.
1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato puo' revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validita'. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attivita' istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato.
2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1, l'imputato puo' revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validita' e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.
 
Art. 9

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
 
Art. 10.
1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: "sono consegnati" sono sostituite dalle seguenti: "sono notificati".
 
Art. 11.
1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale".
 
Art. 12.
1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
 
Art. 13.
1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis".
 
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 134-bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.".
 
Art. 15.
1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 e' soppressa la lettera c);
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.".
 
Art. 16.
1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.".
2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo). 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.".
 
Art. 17.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte delle autorita' preposte al controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.".
 
Art. 18.
1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
Art. 19.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
 
Art. 20.
1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente comma:
"2-ter. L'indennita' di cui al 2 comma-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli e' addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.".
 
Art. 21.
1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.
2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonche' la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
 
Art. 22.
1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, e' aggiunto il seguente: "I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, e' aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina.".
 
Art. 23.
1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, de1 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennita' indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.
2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione puo' essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.".
 
Art. 24.
1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime e' modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purche' le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.
 
Art. 24-bis. (2)

(( 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468. ))
 
Art. 24-ter. (2)

(( 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468. ))
 
Art. 25.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:
quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 26.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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