Gazzetta n. 274 del 2000-11-23 |
MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO |
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000 |
Riclassificazione del medicinale a denominazione generica denominato "Gentamicina solfato", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |
|
LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8; Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/98); Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale, il medicinale a denominazione generica, denominato "Gentamicina solfato", a base di gentamicina solfato, della Fisiopharma S.r.l., con sede inPalomonte (Salerno), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: fiala 40 mg/2 ml, A.I.C. n. 031423015/G, risulta classificata in classe "C"; Vista la domanda 18 novembre 1999, integrata con la nota del 12 gennaio 2000, con cui la Fisiopharma S.r.l. chiede che venga riclassificato in classe A il medicinale a denominazione generico denominato "Gentamicina solfato", nella confezione sopra indicata; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 febbraio 2000, rettificata il 10 maggio 2000, nella quale il medicinale a denominazione generica denominato "Gentamicina solfato", nella confezione fiala 40 mg/2 ml, viene riclassificato in classe A) con nota 55-bis, al prezzo al pubblico di L. 2.100, allineandolo all'analogo prodotto denominato "Gentamicina solfato", della Societa' Italfarmaco S.p.a., gia' in prontuario in classe A) con nota 55-bis; Dispone: Art. 1. Il medicinale a denominazione generica denominato GENTAMICINA SOLFATO, della Fisiopharma S.r.l., con sede in Palomonte (Salerno), nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: fiala 40 mg/2 ml, A.I.C. n. 031423015/G, e' classificato in classe A), con nota 55-bis, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 2.100, I.V.A. compresa. | Art. 2. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il Ministro Presidente della Commissione Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 183 |
|
|