L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI A questa Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate una serie di questioni concernenti il "rimborso spese" della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti nonche' il compenso da riservare alla prestazione di "responsabile dei lavori" di cui al decreto legislativo n. 494/1996. Il consiglio dell'Autorita', ritenendo le questioni sollevate d'interesse, ha approvato la seguente determinazione. L'art. 4 della legge n. 143 del 2 marzo 1949 - testo unico della Tariffa per ingegneri ed architetti - individua una serie di prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle quali non si adatterebbero le usuali tariffe "a percentuale", "a quantita'" o "a discrezione". I rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono compresi nel citato art. 4, lettera a). Conseguentemente l'attivita' relativa ai rilievi e' da considerare un'attivita' accessoria alla progettazione vera e propria. Detto carattere accessorio e' poi confermato dall'art. 17, comma 14-quinquies, della legge n. 109/1994, che consente ad un certo numero d'attivita', tra cui appunto i rilevi planoaltimetrici, di essere espletate mediante il subappalto; cio' in coerenza con il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il progettista e' sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio degli operatori materiali (vds in proposito la CIRC. LL.PP. del 7 ottobre 1996 n. 4488/UL). Dal carattere di accessorieta' discende il diritto al rimborso della spesa relativa, in conformita' all'art. 13 della stessa Tariffa secondo cui al progettista "... gli sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.". Si puo' pertanto concludere che l'onere sostenuto dal progettista per l'effettuazione dei rilievi, deve essere compensato ai sensi dell'art. 4 della Tariffa ed in aggiunta agli onorari a percentuale della tabella A. Nondimeno, si pone il problema di chiarire piu' in generale con quali "modalita'" deve essere esposta la spesa da parte del progettista, ossia se la stessa deveessere ragguagliata ad una percentuale forfettaria degli onorari di cui alla tabella A, oppure analiticamente indicate e comprovate; modalita' entrambe ammesse dall'art. 13 della Tariffa. Il regolamento della legge quadro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 ed in vigore dal 28 luglio 2000 - all'art. 64, comma 1, lettera c), punto 1) a) - nel descrivere le modalita' di svolgimento delle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale, al netto del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella compilazione delle parcelle. Conclusivamente, ed estendendo il piu' recente principio enunciato dal regolamento, anche alle specifiche professionali relative ad incarichi non conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle professionali possono esporre, per ogni categoria di opere nelle quali e' stato disaggregato l'importo complessivo dei lavori, le spese forfettariamente determinate. E' stata inoltre sollevata questione in ordine al rimborso per il "plottaggio dei disegni". Si osserva che questa e' un'attivita' materiale del professionista - successiva alla elaborazione dei disegni - sorta evidentemente dopo la Tariffa di cui alla legge n. 143/1949; certamente, la stessa non puo' considerarsi un'attivita' intellettuale del progettista e, come tale, non puo' considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di cui alla tabella A. L'attivita' materiale di cui trattasi rientra percio' nelle spese di cui all'art. 6 della Tariffa che prevede il rimborso "... di qualsiasi sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio". Infine, relativamente alla questione se sia dovuto il compenso per l'attivita' di responsabile dei lavori, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia limitata a conferire, ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, il solo incarico di responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, la risposta non puo' che essere negativa nel senso che spetta il compenso per l'incarico di coordinatore della sicurezza, mentre, non spetta per le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate dal citato decreto legislativo n. 494/1996 per essere queste esplicitamente demandate dall'art. 8, comma 2, del regolamento n. 554 approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, al responsabile del procedimento, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza, non puo' spettare comunque alcuno. Roma, 26 ottobre 2000 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |