Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2000
Ripartizione delle quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Esercizio finanziario 2000.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per le pari opportunita'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 aprile 2000 con il quale e' stato conferito all'on. Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2000 con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la solidarieta' sociale;
Visto l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce e disciplina il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza";
Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale del 17 febbraio 2000 di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2000;
Considerata la necessita' di provvedere, in applicazione del comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi riservato, per i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;
Considerata l'opportunita' di confermare il conferimento di un peso uguale per il triennio 2000-2002 a ciascuno dei parametri indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata;
Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'art. 1 della legge n. 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati;
Considerate le elaborazioni matematiche sui dati Istat, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero della giustizia;
Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della citata legge n. 285;
Sentita la Conferenza Stato-regioni;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adoloscenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e Bolzano. E' altresi' approvata l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.
 
Art. 2.
Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per l'esercizio finanziario 2000 e seguenti.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, qualora entro i termini di legge le regioni non abbiano provveduto ad impegnare le somme trasferite sulla competenza dell'esercizio finanziario 2000 e seguenti nonche' all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarieta' sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 6015 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 28 luglio 2000
Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco

Il Ministro dell'interno
Bianco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro della giustizia
Fassino

Il Ministro per le pari opportunita'
Bellillo

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 287
 
----> vedere tabella A a pag. 24 della G.U. <----
 
----> vedere tabella B a pag. 25 della G.U. <----
 
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