Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 23 ottobre 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa servizi, unita' di Catania, Messina e Palermo - Parco Chiovara. (Decreto n. 29047). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto 1'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Vista l'istanza della societa' S.r.l. Alfa servizi inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 26 agosto 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 luglio 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1o luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi appalti delle ferrovie dello stato applicato - a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 160 unita', per i cantieri di Palermo (102) e Messina (58) e da 38 ore medie settimanali a 27,50 ore medie settimanali per 21 unita' per il cantiere di Catania - su un organico complessivo di 308 unita'; Considerato che il capitale sociale della suddetta S.r.l. Alfa servizi risulta rappresentato dai signori Alfano Stefano e Alfano Vincenzo, detentori al 50% delle quote sociali; Considerato che l'operazione societaria, consistente nella cessione dei rami d'azienda delle predette ditte individuali Alfano Stefano ed Alfano Vincenzo alla neocostituita S.r.l. Alfa servizi, e' avvenuto tra imprese che presentano assetti societari sostanzialmente coincidenti; Visti i decreti ministeriali n. 23901 del 12 dicembre 1997 e n. 28981 del 16 ottobre 2000 con i quali, per la ditta individuale Alfano Vincenzo e' stata autorizzata, a decorrere dal 1o giugno 1997 e fino al 30 giugno 1999 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale e per contratto di solidarieta'; Visti i decreti ministeriali n. 23661 del 10 novembre 1997 e n. 28980 del 16 ottobre 2000, con i quali, per la ditta individuale Alfano Stefano e' stata autorizzata, a decorrere dal 1o giugno 1997 e fino al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta'; Preso atto che le suddette ditte individuali hanno gia' fruito del predetto trattamento per un complessivo periodo di venticinque mesi nelle unita' produttive di Messina, Catania e Palermo; Considerato che la S.r.l. Alfa servizi puo' conseguentemente, utilizzare il trattamento di integrazione per il contratto di solidarieta' per il restante periodo di undici mesi, in quanto con la soprachiamata operazione societaria le eccedenze occupazionali delle predette ditte individuali Alfano Vincenzo e Alfano Stefano si sono unificate in capo alla S.r.l. di cui trattasi sulla base del citato accordo del 28 luglio 1999; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa servizi con sede in Bagheria (Palermo) unita' di Catania, Messina e Palermo - Parco Chiovara, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima del l'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 160 unita', per i cantieri di Palermo (102) e Messina (58) e da 38 ore medie settimanali a 27,50 ore medie settimanali per 21 unita' per il cantiere di Catania, su un organico complessivo di 308 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. l in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa servizi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. l, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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