Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2000
Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per la repressione delle frodi

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, sostitutivo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP o dell'attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonche' uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti ministeriali del 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;
Visto il decreto del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanato dall'Ispettore generale capo pro-tempore dell'Ispettorato centrale repressione frodi in attuazione dell'art. 14, comma 15, lettera d), della citata legge n. 526/1999, relativo alla collaborazione tra i consorzi di tutela delle DOP e IGP e l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle produzioni di qualita';
Considerata la necessita' di realizzare un piu' efficace coordinamento tra Ispettorato centrale repressione frodi e consorzi di tutela delle DOP ed IGP nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle produzioni di qualita', per addivenire ad una semplificazione dei controlli da svolgersi in materia, al fine di renderli piu' incisivi;
Decreta:
Art. 1.
1. I consorzi di tutela delle DOP ed IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia' autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP.
2. Le attivita' di cui al comma 1, da svolgersi prevalentemente alla commercializzazione, consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l'attivita' di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP ed IGP nazionali.
3. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP in nessun modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo, ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni.
 
Art. 2.
1. Il coordinamento delle attivita' di cui all'art. 1 e' affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.
2. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di piu' uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, l'ispettore generale capo determina l'ufficio competente a provvedere al coordinamento dell'attivita' di vigilanza.
3. L'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente ed i consorzi di tutela elaborano annualmente un programma di controlli da effettuarsi sulle singole DOP o IGP. Tale programma deve contenere indicazioni circa:
le modalita' ed il numero delle visite ispettive da effettuare;
il numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di controllo;
i controlli da espletare sulle produzioni similari;
i laboratori ove effettuare le analisi dei campioni prelevati.
Il programma, ove ne ricorrano le condizioni operativo-funzionali, potra' anche prevedere la verifica della rispondenza tra la quantita' dei prodotti tutelati, sottoposti al controllo delle autorita' pubbliche e degli organismi privati all'uopo incaricati, e quella immessa sul mercato.
4. Il programma operativo, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, e' trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale ed alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.
5. I consorzi di tutela si impegnano a trasmettere periodicamente un rendiconto dell'attivita' svolta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
6. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi sulle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 3, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali attivita' svolte in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera d), della legge n. 526/1999, relativamente alle fasi di produzione e trasformazione. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di vigilanza, il direttore dell'ufficio periferico competente puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.
 
Art. 3.
I. Le attivita' di cui all'art. 1 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.
2. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi.
 
Art. 4.
1. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui all'articolo precedente vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.
Il decreto 12 aprile 2000, recante "Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP", e' abrogato.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2000
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
 
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